• Home
  • Casi
  • Sottrazione di minore da parte di un genitore: cosa fare e come tutelarsi

Sottrazione di minore da parte di un genitore: cosa fare e come tutelarsi

Cass. Civ., sez. I, sentenza 23 gennaio 2013, n. 1527.

In tema di illecita sottrazione internazionale di minori, il trattenimento del figlio minore da parte di un genitore, pur in presenza dell'esercizio congiunto del diritto di custodia da parte di entrambi i genitori, deve ritenersi illecito, alla luce della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, come integrata dal Regolamento CE n. 2201/2003, se contrasta con la situazione di fatto - concordemente e convenzionalmente accettata dai genitori - sulla base della presunzione secondo la quale l'interesse del minore coincide con quello di non essere allontanato o di essere immediatamente ricondotto nel luogo in cui si svolge la sua abituale vita quotidiana.

 

Come è ormai evidente, siamo cittadini del mondo. Nasciamo in un paese, studiamo in un altro paese, lavoriamo in un altro ancora e chissà dove cresceremo i nostri figli e moriremo.

Ciò rende particolarmente difficile capire quali siano le norme che regolano i nostri comportamenti allorchè ci spostiamo da uno Stato all’altro, da un continente all’altro.

Particolarmente sentito è il problema relativo al diritto di famiglia e allo spostamento dei minori. È sempre più frequente che a una coppia capiti di viaggiare, che ci si innamori tra persone di paesi differenti e si mettano al mondo dei figli che cresceranno nel paese della mamma, in quello del papà o addirittura in un terzo paese dove i genitori si erano trasferiti magari per motivi di lavoro.

Fin qui nulla di strano, se non che le difficoltà iniziano nel momento in cui incomincia la crisi nel nucleo famigliare, in cui ciascuno riprende la sua vita e torna nel suo paese di origine, dalla propria famiglia di nascita, al fine di raccogliere le idee, di ricominciare.

E che succede ai figli quando dovranno crescere divisi tra un padre e una madre che vivono a chilometri di distanza? Non si tratta di attraversare la strada o la città per poter passare il pomeriggio con l’altro genitore, ma di dover prendere aerei, di attraversare confini e a volte fusi orari.

Basti pensare ad una coppia italo tedesca, formata da un uomo italiano, di Arcore, e una donna della Germania, innamorati e felici, con un bambino piccolo.

Fino a che qualcosa si rompeva e la famiglia europea si frantumava; il padre tornava in Italia, nel suo paese natale e il bambino, per volontà di un tribunale tedesco, restava con la mamma in Germania, alla quale compatibilmente con la legislazione teutonica veniva concesso l’affidamento esclusivo del minore.

Non è semplice per un padre dover affrontare non soltanto la fine dell’amore per la propria donna, il fallimento di una storia sentimentale, ma anche essere costretto a lasciare il proprio bambino, non ad un passo di distanza bensì a migliaia di chilometri.

È vero, oggi abbiamo la possibilità di avere contatti frequentissimi con le persone che ci sono lontane, tramite tecnologie che ci fanno sentire più vicini e tentano di annullare quelle distanze che però esistono; crescere un figlio nella quotidianità, essergli accanto quando torna da scuola o si mette a dormire è un’altra cosa.

Anche per il papà di Arcore deve essere stato così, poiché in occasione di una visita del figlio in Italia ha fatto in modo di trattenere il bambino con sé, senza rispettare gli accordi con la madre, sulla base dell’asserita volontà del figlio di rimanere più tempo con il papà.

Rimpatrio del minore e mancata audizione: la Cassazione chiarisce i limiti dell'obbligo

Come previsto dalla legge, la mamma si è rivolta al Ministero della Giustizia – Dipartimento Minorile, il quale, ai sensi della legge 15 gennaio 1994 n. 74 e dell’art. 8 della Convenzione dell’Aja del 1980, ha sollecitato l’intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale del Minorenni di Milano che ha proposto ricorso affinchè venisse disposto il rientro in Germania del minore, assumendo che il padre lo aveva trattenuto in Italia senza il consenso della madre.

Il Tribunale adìto, ritenuto di non dover procedere all’ascolto del minore, in ragione della sua tenera età, ha accolto il ricorso e ha disposto l’immediato rientro del bambino in Germania presso la madre, visto l’incontroverso diritto di custodia della stessa. Il Tribunale rilevava inoltre che non vi era alcun pericolo per il bambino connesso al suo rientro in Germania e il perdurare della permanenza del figlio presso il padre sarebbe stata illegittima, come del resto il suo trattenimento ad Arcore.

Avverso tale pronuncia del Tribunale dei Minorenni di Milano proponeva ricorso per cassazione il padre.

l’illegittimo trattenimento del bambino da parte del padre.

L’uomo presentava otto diversi motivi di impugnazione, con i quali censurava la decisione del Tribunale.

Anzitutto, veniva lamentata la contraddittorietà della motivazione, in ragione del fatto che, ad avviso del ricorrente, il Tribunale aveva mal valutato le posizioni delle parti, attribuendo credito solo ed esclusivamente alla tesi di controparte, che lamentava l’illegittimo trattenimento del bambino da parte del padre.

E infatti, secondo l’uomo non era stata adeguatamente considerata il suo rifiuto a che la donna fosse l’affidataria esclusiva del figlio, non avendo egli mai dato il suo consenso al trasferimento in Germania presso la madre. Il tutto invero nasceva da una scrittura privata, parzialmente ed erroneamente interpretata, dalla quale secondo i giudici si evinceva il dato pacifico dell’accordo tra le parti in ordine al trasferimento del bambino in terra tedesca. L’uomo dichiarava altresì l’irrilevanza di ogni altra emergenza istruttoria cui il giudice aveva dato importanza, come ad esempio il suo problema di abuso di alcol, ossia uno dei motivi per cui erano state condivise le ragioni della donna.

Con il secondo motivo di impugnazione, si evidenziava la violazione della Convenzione de L’Aja del 1980 in tema di sottrazione di minori, nella parte in cui dispone che il minore debba essere riportato nel luogo di residenza abituale, sulla scorta della circostanza che tale luogo non era mai stato fissato in precedenza e quindi si era arbitrariamente desunto che questa fosse in Germania presso la mamma. Secondo il ricorrente, si sarebbe dovuto tener conto dei rapporti affettivi e sociali che il bambino aveva anche nel luogo di residenza del padre e inoltre si sottolineava come il trasferimento in Italia avesse solo di poco anticipato il rientro del bambino rispetto alla data concordata.

L’ulteriore censura riguardava la mancata audizione del minore prima di disporre il suo rimpatrio in Germania. La Convenzione de L’Aja, così come il Regolamento dell’Unione Europea 2201/2003, dispone nella procedura di rimpatrio l’ascolto del bambino finalizzato a capire quali siano le sue reali volontà. Il ricorrente sottolineava come tale adempimento fosse obbligatorio e non potesse essere escluso per la semplice ragione dell’età del bimbo, in quanto, se fosse stato ascoltato, questo avrebbe dimostrato tutto il suo reale e sincero attaccamento al padre.

Inoltre, non si era tenuto conto della sussistenza di un fondato rischio per il minore di essere esposto al suo ritorno in Germania a pericoli fisici e psichici, o  comunque di trovarsi in una situazione intollerabile; si era infatti disattesa la relazione dei servizi sociali interni, così come non era stata adeguatamente valutata la relazione del Capo Dipartimento del Ministero della Giustizia, che esponeva le perplessità relative all’applicazione della Convenzione, visto che in realtà il minore era stato residente dal 2010 in Italia, paese in cui vige il principio della bigenitorialità, rappresentando l’affido esclusivo un’ipotesi estrema in caso sussistano fondati e gravi motivi.

La madre resisteva su tutti i punti, lamentando l’infondatezza e l’inammissibilità degli stessi.

Genitore trattiene il figlio in Italia senza consenso

La Corte, vista la complessità dei motivi di censura e del ricorso articolato ricostruiva le cadenze fenomeniche della vicenda secondo il seguente schema: nella scrittura privata del 9.10.2010, con la quale i genitori del minore stabilirono che la madre si recasse con lui in Germania, suo paese d'origine lasciato a seguito del matrimonio e della fissazione della residenza familiare in Italia, per la durata di sei mesi dall'1.1.2011 al 30.6.2011, ove il bimbo avrebbe frequentato la locale scuola materna e in questo periodo ella si sarebbe occupata della sua "amministrazione a conoscenza del marito e di comune accordo"; nel rientro alla data del 26 febbraio 2001 del minore in Italia col padre col consenso della madre, cui seguì il ritorno; nel suo nuovo concordato rientro in Italia in data 22 aprile con impegno del padre a riunire il bambino alla madre alla data convenuta del 7.5.2011, di poco precedente il termine del 30.6.2011 convenuto nella scrittura privata; nel trattenimento del bambino conseguente al mancato rispetto del termine stabilito nella data indicata del 7 maggio.

Chiarita la cronologia dei fatti, la Corte ha evidenziato l’inaccoglibilità dei motivi di impugnazione avanzati dal padre ricorrente.

Innanzitutto, ha rilevato come il Tribunale dei Minorenni di Milano avesse correttamente applicato la Convenzione de L’Aja sui diritti del fanciullo, ove prevede che il bambino debba essere reintegrato nella situazione di fatto anteriore all’illegittima sottrazione, avendo ritenuto la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, per esser stato il trattenimento del minore pacificamente posto in essere contro la volontà della madre, violando l'accordo intervenuto con la stessa contitolare del diritto di affidamento del figlio, effettivamente esercitata sia nello Stato italiano che presso quello straniero, e perchè il bambino aveva la residenza abituale presso di lei.

La Corte ha evidenziato come anche in assenza di titolo giuridico, che nel caso di specie è intervenuto successivamente con provvedimento adottato dal Tribunale adìto dalla madre che ha statuito a suo favore l'affido esclusivo, si deve reputare illegittimo il trattenimento che contrasti con la situazione di fatto sin a quel momento cristallizzatasi, coincidente con gli interesse del minore, che ha diritto a non essere allontanato dai luoghi in cui svolge la sua abituale vita quotidiana. Ne consegue che appariva del tutto lecita la richiesta della madre di veder rispettata la situazione che sino ad allora aveva caratterizzato la vita del figlio, avendo i genitori fissato di comune accordo la residenza presso di lei; situazione poi ratificata e disposta dallo stesso tribunale tedesco che attribuiva alla mamma l’affido esclusivo.

Ciò detto, la Suprema Corte si soffermava sulle censure relative alla mancata audizione del minore, che avrebbe comportato l’invalidità dell’intero procedimento di rimpatrio, attesa l’asserita obbligatorietà della stessa.

Si è rilevato come i giudici del tribunale avessero correttamente motivato la circostanza del mancato ascolto del piccolo, di soli quattro anni, attesa la tenera età e l’esposizione a forti pressioni che ne sarebbe derivata. Del resto, le osservazioni del minore sull’argomento erano già state rese note mediante la relazione del servizio sociale, pertanto nessuna violazione della Convenzione poteva essere ravvisata, visto il fatto che questa prevede di ascoltare il minore che abbia raggiunto un’età e un grado di maturità tali da giustificare il rispetto della sua opinione.

L'accertamento circa il grado di maturità del minore ovvero l'assenza di condizioni che gli evitino traumi che per la sua tenera età potrebbero incidere gravemente sulla sua sfera psichica, è rimesso al giudice del merito che è tenuto a valutare anche in ragione del carattere urgente e meramente ripristinatorio della procedura. Questo può essere omesso nei casi in cui il giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, ravvisi suddetto pericolo di pregiudizio ovvero un contrasto con gli interesse superiori per l'interessato, ovvero reputi il minore non adeguatamente maturo alla stregua della situazione di fatto considerata.

In tale contesto il Tribunale ha motivatamente omesso l'ascolto del bambino rimettendolo, a garanzia del rispetto delle sue esigenze anche affettive, a sede più opportuna, adeguata alla sua età e condizione. Tale scelta, dimostratasi prudente e ponderata, è stata ritenuta corretta dalla Corte di Cassazione, considerato peraltro che del contenuto delle relazioni dei servizi sociali, puntualmente riferite nel decreto impugnato, il giudice ha tenuto conto, condividendone la conclusione che ha evidenziato un rapporto di maggior tranquillità con la madre.

Ritenute infondate anche le lamentele in ordine a un possibile pericolo per il bambino, la Suprema Corte ha definitivamente rigettato il ricorso, confermando il decreto del Tribunale dei Minori di Milano e le sue statuizioni.

Quando si tratta del bene dei minori è sempre difficile tracciare delle linee guida che possano essere indistintamente applicabili in ogni situazione. Certamente la Convenzione de L’Aja prova a stabilire dei criteri che tengano conto di ciò che può esser meglio per un bambino, come il non essere sradicato dalle sue abitudini, dalle sue amicizie, dai suoi affetti famigliari.

Eppure, in concreto, non è così semplice.

Benchè siamo, come detto, cittadini del mondo e non sarà più un problema viaggiare e superare le barriere della lontananza, vi è una fase nella vita di un figlio, quella dell’infanzia e soprattutto della sua adolescenza, in cui vi è bisogno di punti fermi, di certezze che è già difficile per un ragazzo trovare dentro di sé e che, quindi, dovrebbero almeno esserci all’esterno, nella famiglia.

A ciò si aggiunge inoltre la difficoltà esistente quando non solo i genitori provengano da Stati diversi, ma anche da culture profondamente diverse e religioni quasi inconciliabili. Nascono vere lotte tra padre e madre per educare il figlio nella propria terra, secondo i propri valori.

Prescindendo dall’imposizione che le normative effettuano, chi intenda affrontare un percorso famigliare di questo tipo dovrebbe pensare a tutto ciò.


Riproduzione Riservata.