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Indennità da mancato godimento delle ferie

Con sentenza n. 11462/2012 la Corte di cassazione ha statuito che in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall'art. 36 Cost. e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ove in concreto le stesse non siano fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse.

Ne consegue l'illegittimità, per contrasto con norme imperative, delle disposizioni dei contratti collettivi che escludano il diritto del lavoratore all'equivalente economico di periodi di ferie non goduti al momento della risoluzione del rapporto, salva l'ipotesi del lavoratore che abbia disattesa la specifica offerta della fruizione del periodo di ferie da parte del datore di lavoro.


Il caso oggetto della sentenza ha riguardato il rifiuto espresso dal datore di lavoro nei confronti di un suo dipendente, verso la concessione della indennità sostitutiva per mancato godimento delle ferie.

L’istituto ha la funzione di compensare il lavoratore che non ha fruito di un proprio diritto per cause non dipendenti dalla sua volontà, quindi di risarcirlo sul piano economico della perdita del bene personale del riposo e su quello psicologico, riequilibrando una situazione ingiusta.

Nella specie si trattava di un dipendente della pubblica amministrazione scolastica, che svolgeva attività presso l’ufficio di segreteria.

Egli era infatti un ragioniere, direttore dell’ufficio dei servizi amministrativi dell’Istituto tecnico commerciale statale e per geometri di Assisi, che era stato costretto ad assentarsi dal posto di lavoro per malattia, cui è seguito il licenziamento per quiescenza d’ufficio.

A causa dei problemi fisici e alle assenze, il direttore non aveva potuto godere delle ferie, negate anche dalla p.a. datrice, una volta che l’interessato le aveva richieste sotto forma economica, a risoluzione del contratto avvenuta.

Secondo l’amministrazione la mancata fruizione della vacanza non era dipesa dalle c.d. esigenze di servizio, che sole avrebbero potuto giustificare l’indennità in applicazione del contratto di categoria di riferimento (art. 19, commi 8 e 15, del c.c.n.l. scuola per il quadriennio normativo 1994-1997).

L’interessato, di fatto, non aveva goduto di 29 giorni di riposo nell’anno scolastico 2000/2001 e successivamente di ulteriori 28 giorni, oltre 3 di festività, fruibili fino all’aprile del 2003, a causa di malattia protratta ininterrottamente dal 3 gennaio 2002, fino alla risoluzione contratto dovuta a quiescenza d’ufficio.

L’astensione dal lavoro, con connessa mancata fruizione delle ferie non è dipesa quindi da ragioni di servizio, ma neppure da una volontà colpevole del direttore, che anzi ha dovuto subire uno stato fisico problematico.

Il nostro ordinamento tutela il diritto all’indennizzo in tutti i casi in cui la mancata prestazione lavorativa non sia imputabile alla volontà dell’interessato, come quando ad esempio sia dovuta alla malattia, che comporta un’assenza forzata dal lavoro e al tempo stesso non consente di usufruire delle ferie.

Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie in cui il direttore non si è presentato in servizio a causa di uno stato di necessità, e, al tempo stesso non ha goduto del riposo. Non si può inoltre affermare che la mancata presenza sul posto di lavoro sia dipesa da un capriccio o sia intervenuta senza permesso del dirigente scolastico (che avrebbe comportato un inadempimento contrattuale da parte del dipendente), né che l’essere rimasto a casa abbia comportato in automatico il godimento del riposo.

Riposo, malattia, ferie, indennità, sono infatti istituti distinti e ben regolati dalle leggi, che non possono essere cumulati discrezionalmente da parte del datore.

I lavoratori che si trovano nella medesima situazione del dipendente dell’Istituto scolastico di Assisi subiscono una doppia lesione, l’una dovuta al deterioramento della salute, l’altra consistente nel mancato ristoro economico.

Mentre quando viene meno la salute non vi è necessariamente una causa imputabile a terzi, potendo dipendere da forza maggiore -non prevedibile e cui spesso non vi è soluzione-, il pagamento economico consiste in un fatto umano e volontario, dovuto dal datore nei casi previsti dalla legge.

Il diniego da parte di costui non comporta solo una lesione nel patrimonio dell’interessato, che non si vede corrispondere la retribuzione in busta paga, ma genera ulteriori e più profonde conseguenze sul piano interiore, che spesso non trovano una commisurazione adeguata. L

a perdita del diritto alla salute, alle relazioni sociali o di un caro per incidente stradale o sul lavoro, non sono infatti economicamente quantificabili e l’unica tutela prevista è il riconoscimento del danno non patrimoniale, nella voce di quello esistenziale, riguardante ogni pregiudizio che alteri nel soggetto le abitudini e gli assetti relazionali, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.

Indennità sostitutiva per ferie non godute 

Il Tribunale di Perugia accoglieva la domanda proposta dal lavoratore circa il conferimento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute. La sentenza veniva impugnata in appello dall’Istituto scolastico, che otteneva la riforma del provvedimento di primo grado, non avendo il giudice del gravame rinvenuto i presupposti per il pagamento dell’indennità. Sentendosi leso nel proprio diritto il lavoratore ha proposto utilmente ricorso per Cassazione, cui resistevano con controricorso il Ministero dell’Istruzione e l’Istituito scolastico di Assisi.

La Corte di appello confermava la tesi difensiva dell’istituto scolastico che non riteneva corretta la monetizzazione delle ferie (art. 19 del CCNL 1994/1997, confermata dall’art. 49 del CCNL 1999/2001) perché non erano state documentate le esigenze di servizio, che sole avrebbero potuto giustificare l’indennità per mancata fruizione delle ferie. La Corte puntualizzava che tali esigenze non erano presenti nel caso esaminato, dal momento che lo stesso ricorrente nell’atto difensivo precisava che il motivo del mancato riposo (totalizzato in complessivi 60 giorni), fosse una lunga assenza per malattia, protratta fino alla risoluzione del rapporto. Il diritto alle ferie si era dunque sì perfezionato al momento della cessazione del contratto, ma mancavano i presupposti per convertirlo in denaro.

La difesa dell’assistito, invece, con una tesi accolta dalla Corte di legittimità, affermava la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 36 Cost. e 2109 c.c., relativi alla indisponibilità e irrinunciabilità delle ferie, della indennità sostitutiva nonché della proporzionalità della retribuzione, in caso di mancato godimento per ragioni obiettive e in particolare in caso di assenze per malattia.

Non poteva inoltre essere messo a carico del ragioniere l’onere di organizzare le proprie ferie in maniera tale di fruirle tutte entro i limiti posti dal CCNL, gravando invece sul datore di lavoro la prova di avere adempiuto o offerto di adempiere al proprio obbligo, organizzando il personale in modo che tutti i dipendenti avrebbero potuto usufruirne.

Nel caso di specie, invece, la disorganizzazione dell’amministrazione scolastica e i disagi funzionali, non avevano consentito all’interessato di fruire del periodo di riposo durante la presenza in servizio, essendo stato costretto a posticiparlo e in seguito a non goderne per il sopraggiungere della malattia.

Sentenza del giudice e motivazione

Con sentenza n. 11462 del 9 luglio 2012, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la decisione dell’appello e rinviando la causa ad altro giudice. Secondo gli ermellini le ferie non godute a causa di un periodo di malattia e che poi non vengono fatte per cessazione del rapporto di lavoro, vanno sempre compensate con il pagamento dell'indennità sostitutiva, indipendentemente da ciò che prevede il contratto collettivo di appartenenza.

La Suprema Corte ha evidenziato che al lavoratore che non ha goduto del riposo spetta sempre il pagamento delle ferie che oltre ad avere carattere risarcitorio per la perdita del bene (il riposo con recupero delle energie psico-fisiche, la possibilità di meglio dedicarsi alle relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili), hanno natura retributiva, costituendo il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali.

Ne consegue l’illegittimità per contrasto con norme imperative delle disposizioni dei contratti collettivi che escludano il diritto del lavoratore all’equivalente economico di periodi di ferie non goduti al momento della risoluzione del rapporto, salva l’ipotesi del lavoratore che abbia disattesa la specifica offerta della fruizione del periodo di ferie da parte del datore di lavoro.

Il lavoro nobilita l'uomo, ma chi paga ? 

Il lavoro nobilita l’uomo ed è necessario non solo per ottenere uno stipendio e poter vivere, ma anche per realizzare la persona umana con attività, possibilmente, gratificanti.

Contemporaneamente è necessario che tali attività non diventino totalizzanti e, per quanto possibile, commisurare l’impegno con il tempo libero, in cui espletare hobby, sport e vivere relazioni familiari e sociali. In quest’ottica si inserisce l’istituto delle ferie, il cui fine è di tutelare la salute di chi lavora per consentire uno stacco da una medesima mansione e dedicare tempo a sé stessi o a ciò che piace più fare.

Nonostante vi sia un minimo garantito a volte il periodo non è sufficiente o, nei casi estremi, non viene utilizzato dai c.d. stacanovisti che, magari, in vista di fare carriera o per esigenze aziendali, mettono l’occupazione al primo posto. Anche questo è un diritto: sebbene l’art. 36 cost. parli di irrinunziabilità, non significa che chi può godere del riposo debba farlo obbligatoriamente, soprattutto se l’impresa è di tipo familiare e quindi è interesse del soggetto portarla avanti, a discapito delle proprie ferie.

Il risvolto della medaglia di questo atteggiamento è innegabilmente aggiungere stress a tutto quello che la velocità della vita moderna comporta già di per sé. L’età lavorativa segna il passaggio alla responsabilità degli orari e degli impegni e spesso non si possono continuare a svolgere i passatempi che si era soliti fare in passato.

È bene dunque cercare di moderare le esigenze e, sempre decidendo in libertà, usufruire del diritto a permessi, riposi e ferie, come la legislazione consente.

Indennità per riposo 

L’indennità sostitutiva è l’istituto che consente la monetizzazione delle ferie non godute entro il periodo massimo previsto dalla legge.

Considerata l’importanza del riposo l’indennizzo costituisce una eccezione alla regola, tanto è vero che sono previste delle sanzioni amministrative per il datore che, fuori dai casi legali corrisponde il pagamento pari a 4 settimane di ferie.

In applicazione di tali principi il T.A.R. Campania, con sentenza n. 4142 del 2013 ha statuito che, qualora per improcrastinabili esigenze di servizio non ne sia stata possibile la fruizione delle ferie da parte del dipendente, a quest’ultimo spetta un riposo compensativo ovvero, in alternativa, la corresponsione di un’indennità sostitutiva, quale conseguenza del principio di effettività della prestazione. Il Tribunale ha accordato quindi il risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione, ad un dirigente amministrativo di una A.S.L. per il mancato godimento di oltre cento giorni di ferie maturate in un arco temporale piuttosto ampio, a causa di improcrastinabili ragioni di servizio e delle plurime responsabilità affidategli, incompatibili con il diritto al riposo.

È da precisare, tuttavia, che per i dipendenti pubblici il d.l. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012, ha introdotto norme più severe nell’ottenimento della indennità. Secondo la nuova disciplina le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Le disposizioni si applicano in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età, mentre non trovano applicazione nei casi di cessazione del servizio, in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come il decesso, la malattia e l’infortunio, la risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente ed assoluta, il congedo obbligatorio per maternità.

Nel settore pubblico il provvedimento ha inteso arginare la spesa pubblica; la questione è però da sempre al centro del dibattito politico, essendo, soprattutto in passato, il conferimento della indennità di larga applicazione, dal momento veniva concessa in via automatica e a semplice richiesta, quante volte il lavoratore non avesse fruito del riposo.

L’illegittimità dell’operazione ha condotto a stabilire il divieto di pagamento delle ferie non fruite, salva l’ipotesi di cessazione del contratto o malattia, lasciando però il problema del risarcimento del danno subito per mancata fruizione del riposo per colpa non imputabile al dipendente medesimo. Questi infatti non ha il potere di auto-assegnazione delle ferie, che spetta al datore di lavoro, e subisce il rischio di non poterle utilizzare quando verranno concesse (ad esempio se si ammala), di non averne bisogno nel periodo che gli spetta ovvero di non poterne utilizzare, per mancata autorizzazione, quando di fatto gli servirebbero perché ad esempio abbia già organizzato un viaggio. Il diniego, pertanto, recherebbe con sé l’obbligo del pagamento del surplus di servizio eseguito in luogo del necessario riposo, con il duplice fine di risarcire il dipendente ed evitare un indebito arricchimento del datore di lavoro.


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