Fare sesso in macchina di notte è reato?
L'antigiuridicità penale dei comportamenti osceni posti in essere all'interno di una autovettura in sosta lungo la pubblica via non è esclusa dal fatto che essi vengano compiuti in ora notturna o su strada non frequentata, in quanto siffatte circostanze non eliminano in modo assoluto la evenienza che gli atti osceni siano percepiti da occasionali passanti, a meno che l'autore del fatto non abbia adottato specifiche cautele, come l'appannamento o la copertura dei vetri della vettura, idonee ad impedire in modo assoluto tale evenienza.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 30242/2011 ha ritenuto che fare l'amore in macchina, ancorché in un luogo appartato e di notte, configura il reato di atti osceni in luogo pubblico, per il semplice fatto del rischio che passanti possano assistere all’azione ed essere offesi nel loro senso del pudore.
È quanto accaduto ad una coppia scoperta nuda durante l’accoppiamento dai carabinieri in servizio. Le autorità hanno denunciato l’accaduto in quanto l’auto si trovava in una piazza, spazio comune, in cui chiunque poteva visionare il fatto, come in realtà accaduto.
Come spesso accade a coppie di giovani che non hanno i mezzi per pagarsi una stanza di albergo o non hanno un luogo ove appartarsi, gli imputati agivano nella convinzione di non essere visti, per via del dato oggettivo del buio e della scarsa frequenza di persone, essendo l’orario notturno.
Tuttavia ciò non è servito per essere scagionati, poiché avrebbero dovuto adottare maggiori cautele per non essere visti.
La coppia, infatti, avendo l’intenzione di condividere un momento di romanticismo, non si è posta il problema dei limiti da adottare nel fare l’amore in auto, per non essere puniti dalla legge.
Sarebbe bastato invece qualche accorgimento in più, come oscurare i finestrini o coprirli con fogli di giornale o con tende, per evitare lo scandalo subito da eventuali passanti, nel vedere l’azione.
Ciò che viene condannato non è l’atto in sé, appartenente alla libertà personale dell’individuo, bensì non turbare il sentimento della morale di terzi, che possono sdegnarsi alla visione di gesti di passione perpetrati davanti ai loro occhi.
Pertanto, a prescindere dal motivo concreto per cui la coppia si fosse fermata in quel luogo (mancanza di altro luogo più appartato come una casa o un albergo o semplice foga del momento), si è resa responsabile dell'offesa del pudore della collettività, bene giuridico tutelato dall’art. 527 c.p. Gli imputati, inoltre, hanno agito nella loro auto, luogo paragonabile alla privata dimora, ma pur sempre all’interno di una piazza pubblica, avendo conoscenza della pubblicità dello spazio in cui avevano parcheggiato e della possibile percezione degli atti osceni da parte di un numero indeterminato di persone.
Atti osceni in macchina: quando il rapporto sessuale in auto integra il reato ex art. 527 c.p.
Il Tribunale di Biella condannava in primo grado gli imputati per il reato di atti osceni commessi all’interno di un’autovettura ferma in una piazza, all’interno della quale venivano sorpresi completamente nudi, uno sopra l’altra da personale dei Carabinieri. Entrambi impugnavano la sentenza innanzi la Corte di Appello di Tornino, che riformava parzialmente il provvedimento riducendo la pena inflitta e successivamente in Cassazione, ove veniva rigettato il ricorso e ciascun ricorrente veniva condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Atti osceni in luogo pubblico: dolo, cautele e configurabilità del reato secondo la Cassazione
Gli Ermellini hanno ritenuto la sussistenza del reato sulla base dell’esistenza dell’elemento psicologico del dolo, integrato dalla consapevolezza di consumare un atto osceno in una piazza pubblica, ancorché riparati nella propria auto. Il delitto si è perpetrato dunque sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, a nulla valendo la tesi difensiva che chiedeva l’assoluzione proprio per la ritenuta mancanza del dolo.
L’accusa insisteva sulla circostanza che gli imputati non avessero adottato tutte le cautele per non essere visti e che si fossero appartati non curanti dell’offesa che la loro azione avrebbe potuto provocare ad eventuali passanti.
Gli avvocati della coppia, invece, hanno ritenuto che non ci fosse lesione del bene giuridico tutelato e che si trattasse dell’illecito amministrativo di cui all’art. 527 u.c. c.p. o al più della contravvenzione rubricata “atti contrari alla pubblica decenza”, ex art. 726 c.p. Secondo tale tesi gli imputati non avevano intenzione di ledere la verecondia sessuale, mancando la coscienza e la volontà di compire l’atto oggettivamente offensivo del pudore.
Essi agivano per negligenza, disaccortezza e disattenzione, assumendo un comportamento contrario rispetto a quanto richiesto dalla legge. I legali chiedevano quindi la derubricazione del reato in illecito amministrativo, ovvero il riconoscimento del meno grave reato di cui all’art. 726 c.p.
Non veniva offesa la verecondia sessuale ma più semplicemente il complesso di regole etico sociali che impongono a ciascuno di astenersi da ciò che può turbare il sentimento collettivo della più elementare costumatezza.
Oscurare i finestrini salva dal reato? Tutto sulla sentenza Cass. n. 30242/2011
La Corte di legittimità ha dato maggior peso alla giurisprudenza ormai consolidata che ritiene che essere sorpresi a fare l’amore nella propria auto sosteggiata in una strada comunale equivale a compiere un atto osceno in luogo pubblico, nonostante ci sia il riparo dell’abitacolo. Il reato in esame è infatti di pericolo, con la conseguenza che la visibilità degli atti posti in essere deve essere valutata a priori, in relazione al luogo e all’ora in cui la condotta antigiuridica viene posta in essere.
Con specifico riferimento ai fatti commessi all’interno di un’autovettura, si ritiene sussistere il reato quando siano mancate le opportune cautele per evitare di essere visti. Le modalità in cui è avvenuto l’atto dimostrano come sussista l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 527 c.p., escludendo che gli imputati avessero la convinzione di non essere visti.
Per ottenere questo risultato avrebbero dovuto oscurare i finestrini, non essendo sufficiente a proteggerli da occhi altrui l’orario notturno o il buio.
Collegamento con altre sentenze e/o istituti giuridici coinvolti
Gli atti osceni in luogo pubblico non devono confondersi con gli atti contrari alla pubblica decenza, art. 726 c.p. Quest’ultima è una contravvenzione che prevede l’arresto fino ad un mese o l’ammenda da 10 a 206 euro e viene spesso invocata dalle tesi difensive per chiedere la derubricazione del fatto di reato. Tuttavia se il codice penale prevede due norme simili è opportuno stabilirne il confine per evitare confusione nella loro applicazione.
Gli atti osceni sono per consolidata giurisprudenza quelli che presentano un contenuto a sfondo sessuale, diversamente dagli altri che semplicemente incidono su principi di educazione ed etici di riserbo.
A tale diversità di natura qualitativa se ne affianca una di tipo quantitativo per il diverso grado di offesa al bene giuridico. Mentre gli atti osceni ledono il sentimento della moralità sessuale in maniera talmente elevata da suscitare disprezzo e repulsione in chi vi assista, l’ipotesi contravvenzionale si manifesta con il venir meno del doveroso riserbo attinente alla sfera sessuale, che genera disagio, fastidio, riprovazione.
Gli atti osceni ledono in modo intenso e grave il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi offendono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione. Secondo tale ripartizione la Corte ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 527 c.p. nel comportamento di un soggetto che mostrava e si toccava i genitali su una spiaggia affollata di bagnanti (Cass. 5478/2013) mentre ha considerato la sussistenza dell’art. 726 c.p. il palpeggiamento dei genitali davanti ad altri soggetti in quanto appariva manifestazione di scostumatezza e di scompostezza più che concupiscenza e dimostrazione di libido.
È necessario quindi valutare in concreto il tipo di atto e il luogo in cui lo stesso viene espletato. Ad esempio il nudo integrale può assumere differenti valenze ed essere escluso dalla oscenità quando si tratti di lezioni di educazione sessuale o per opere cinematografiche o teatrali, ovvero praticato in una spiaggia appartata, frequentata da soli naturisti; mentre non è tale in una località balneare affollata da soggetti variamente abbigliati ovvero è finalizzato all’autoerotismo.
Vi sono infine altre ipotesi non ricadenti nell’una o nell’altra fattispecie come il circolare in un centro urbano vestiti soltanto con un paio di slip; orinare nella pubblica via, accostati con discrezione a un muro e coperti da altre vetture in sosta; indossare per il carnevale un costume a forma di enorme fallo.