Dichiarazione giudiziale di paternità: quando il rifiuto del DNA diventa prova
In tema di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, il rifiuto ingiustificato dell’uomo di sottoporsi ad esami ematici che possano fugare ogni dubbio costituisce un comportamento valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c., anche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra il presunto padre e la madre.
La ratio più arcaica e ancestrale dell’istituto del matrimonio era quella di assicurare la discendenza, ossia di garantire la paternità dei figli nati in costanza di matrimonio.
Veniva, pertanto, in questo modo risolto l’antico dilemma relativo all’incertezze della paternità.
Eppure tale problema, che nasce con la nascita dell’essere umano, si è ripresentato in tutto il suo turgore nell’odierna società civile, sempre più proiettata verso il superamento dell’istituto del matrimonio.
Un numero sempre maggiore di coppie decidono di non voler sugellare il loro amore con l’anello nuziale, pur essendo disponibili a creare un nucleo famigliare e a mettere al mondo dei figli.
Per non parlare del definitivo superamento della figura aurea della donna, che non è più relegata al ruolo di moglie che si concede soltanto al marito per tutta la vita, ma anzi è libera di autodeterminarsi in ordine alla sua sfera sessuale.
Tutto ciò ha senz’altro contribuito ad alimentare il quesito più vecchio del mondo, ossia quello di capire chi sia il padre di un bambino venuto al mondo.
Le situazioni in cui si assiste al mancato riconoscimento da parte del padre possono essere le più svariate: è possibile che un bimbo sia frutto di una relazione extraconiugale e che il padre si rifiuti di riconoscerlo per non certificare in via definitiva il suo adulterio, così come può essere che il mancato riconoscimento sia dovuto ad interessi economici, non volendo l’uomo caricarsi del futuro obbligo di mantenimento, ovvero potrebbe verificarsi l’ipotesi in cui, per mero egoismo, il padre non voglia impegnarsi nel ruolo di genitore, avendo concepito un figlio senza avere alcun legame affettivo con la madre.
Si tratta solo di alcuni esempi, benché siano i più rappresentativi, di casi in cui la donna, incinta, sia lasciata da sola al suo destino, al dovere di crescere un bambino, di assisterlo, di mantenerlo e, eventualmente, all’onere di combattere nei Tribunali affinché suo figlio porti il cognome del padre.
Tale battaglia è stata combattuta dal figlio di una donna, il quale, divenuto maggiorenne, ha voluto che suo padre finalmente smettesse di considerarlo semplicemente un errore e riconoscesse i diritti sino ad allora mancati ad un bambino colpevole soltanto di essere nato senza esser voluto da una relazione extraconiugale.
La donna, infatti, giovanissima, aveva intrattenuto una relazione con un uomo sposato, con alle spalle una famiglia che non aveva intenzione di lasciare.
Accade ogni giorno: un uomo adulto, innamorato della moglie e dei propri figli, cerca divertimento e svago con una ragazza molto più giovane di lui, al solo fine di dare sfogo alle proprie pulsioni, senza alcuna intenzione di mettere in discussione il rapporto con la propria famiglia.
Tutto inizia per gioco, si è mossi dalla sola passione e nient’altro, sino a che, un giorno, ci si rende conto di essersi spinti oltre, di aver superato quel confine oltre cui non dovrebbe mai andare un partner fedifrago che ha il solo scopo di divertirsi, ci si accorge di aver concepito un figlio.
Un bambino che non può essere ritenuto responsabile degli errori dei genitori, dell’incuria del padre, dell’ingenuità della madre, che nasce senza esser voluto e, prima ancora di poter muovere i primi passi da solo, si trova al centro di una lotta per poter avere un posto nel cuore del padre.
Questo è proprio quello che è successo alla ragazza , la quale, dopo aver comunicato all’uomo la propria gravidanza, come previsto, si è ritrovata da sola in un batter di ciglia, con una nuova vita in grembo e un combattimento da portare avanti.
Paternità naturale e onere della prova: cosa dice l’art. 269 c.c.
Dopo anni di incomprensioni e litigi, ha avuto inizio il contenzioso innanzi al Tribunale di Bari, a cui il figlio, esasperato dai continui rifiuti del padre, si è rivolto al fine di vedere accertata e dichiarata giudizialmente la paternità, così da non dover più nascondere le proprie origini.
Il procedimento di primo grado ha accolto le istanze della parte attrice, sul rilievo della piena idoneità dei riscontri probatori acquisiti.
E infatti, il Tribunale ha osservato come il rifiuto ingiustificato dell’uomo di sottoporsi all’esame del DNA, allo scopo di chiarire con ogni certezza il suo legame col bimbo, poteva ben essere valutato a livello probatorio, aggiungendosi alle dichiarazioni rese dalla madre e, pertanto, dichiarava giudizialmente l’uomo padre del bambino in questione.
In casi come questi, l’assistenza di un avvocato civilista esperto in diritto di famiglia è fondamentale per impostare correttamente la strategia probatoria, richiedere gli accertamenti genetici e valorizzare in giudizio il comportamento processuale della controparte.
La sentenza veniva confermata dalla Corte d’appello di Bari, presso cui l’uomo aveva proposto impugnazione, che richiamava la consolidata giurisprudenza secondo cui le dichiarazioni materne non sono del tutto inutilizzabili ai sensi dell'art. 269, ultimo comma, cod. civ., ma devono essere valutate al pari degli altri elementi di fatto accertati.
Tra i quali, primario rilievo deve essere attribuito al rifiuto ingiustificato di sottoporsi all'esame del DNA, che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, costituisce comportamento processuale valutabile ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ. anche in assenza della prova di un qualsiasi rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre naturale, atteso che proprio la mancanza di prove oggettive, ben difficilmente acquisibili, giustifica il ricorso alla prova ematologica, il cui esito consente di escludere o accertare in modo sostanzialmente certo la contestata paternità (Cass. 10377 del 1997).
Per tali ragioni, la Corte d’appello confermava la pronuncia di primo grado con sentenza che veniva impugnata dalla difesa dell’uomo innanzi alla Corte di Cassazione.
Il valore delle dichiarazioni della madre nel giudizio di accertamento
Il padre proponeva ricorso sottoponendo alla Suprema Corte due motivi di censura della pronuncia della Corte territoriale.
Anzitutto, con il primo motivo, evidenziava la violazione dei principi che regolano l’acquisizione della prova testimoniale e, segnatamente, l’art. 246 c.p.c. e l’art. 269 c.p.c., segnalando come le dichiarazioni della madre, poste a fondamento del riconoscimento della paternità, fossero inutilizzabili per essere state rese da soggetto incapace di testimoniare, in quanto qualificabile come interventore adesivo dipendente, ossia una potenziale parte processuale che interviene al fine di perseguire lo stesso obiettivo dell’attore principale, in questo caso il figlio.
E infatti, da un lato, l’art. 246 c.p.c., stabilisce che non possono essere assunte come testimoni le persone che hanno nella causa un interesse che potrebbe legittimare il loro intervento e, dall’altro lato, l’art. 269 c.p.c. ultimo comma dispone che le dichiarazioni della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità.
Ne derivava, secondo il ricorrente, la necessaria espunzione dal fascicolo di tali dichiarazioni, in considerazione del fatto che l’unico contraddittore necessario in un giudizio di accertamento della paternità è rappresentato dal padre.
Con il secondo motivo di impugnazione, l’uomo ha inoltre denunciato la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi vigenti in materia di riconoscimento della paternità, in particolare l’art. 269 ultimo comma c.c., come sopra richiamato, in correlazione con gli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., che fanno riferimento all’onere della prova in giudizio, disponendo, il primo, che chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e, il secondo, che il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti e può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.
Il presunto padre rilevava invero come non vi fossero prove della sua relazione con la madre del controricorrente, in quanto le dichiarazioni di quest’ultima non davano contezza dei luoghi e della frequenza degli asseriti incontri, di tal che non vi erano gli elementi per la dichiarazione giudiziale di paternità, attesa l’insufficienza all’uopo del rifiuto di sottoporsi ad esami ematici e il mancato assolvimento dell’onere della prova.
In altri termini, il ricorrente ribadiva che, in tale giudizio, non può attribuirsi una simile rilevanza alle dichiarazioni materne, tanto da porle come unico fondamento, insieme al rifiuto delle analisi, della pronuncia di accoglimento.
Il figlio non presentava ricorso incidentale, ma si limitava a resistere in giudizio con contro ricorso, negando la legittimità della censure avanzate dal ricorrente.
Rifiuto di sottoporsi agli esami ematici: applicazione dell’art. 116 c.p.c.
Nell’analisi delle motivazioni poste a sostegno del ricorso, la Corte di Cassazione ha invertito l’ordine di esame dei motivi di impugnazione, ritenendo più logico analizzare in primis la censura relativa all’erronea valutazione delle dichiarazioni della madre perché non preceduta dalla prova dei rapporti sessuali..
A tal fine, i giudici hanno raccolto e riferito le posizioni della giurisprudenza sull’argomento; posizioni rimaste pressoché invariate nel tempo.
Tant’è che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la corretta interpretazione del secondo e del quarto comma dell'art. 269 cod. civ., conduce ad escludere che possa sussistere un ordine gerarchico delle prove riguardanti l'accertamento giudiziale di paternità e maternità.
In particolare, il secondo comma stabilisce espressamente che la prova della paternità, o della maternità, può essere data con ogni mezzo, con l'unico limite, indicato nell'ultimo comma della suddetta norma, costituito dal fatto che il quadro probatorio non può consistere nelle sole dichiarazioni della madre e nella sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento.
Chiarito ciò, resta ferma la facoltà dei giudici, attribuitagli dall’art. 116 c.p.c., nel rispetto dei limiti sopra indicati, di valutare liberamente gli argomenti di prova, ivi compreso il comportamento processuale delle parti.
Ne consegue che il giudice potrà interpretare come argomento di prova, e trarne le relative conclusioni, anche il rifiuto di una delle parti di sottoporsi ad un esame clinico che escluderebbe ogni ulteriore dubbio sulla materia del contendere, non dovendo necessariamente ricorrere a tale valutazione solo dopo che sia stata provata la consumazione di rapporti sessuali tra il padre e la madre.
Non esiste gerarchia, né alcuna forma di subordinazione tra i mezzi di prova, come invece sostenuto dal ricorrente, indi per cui non è censurabile la scelta fatta dalla Corte d’appello in sede di formazione del proprio libero convincimento.
Al contrario, è proprio la mancanza di riscontri oggettivi assolutamente certi e difficilmente acquisibili sulla natura dei rapporti intercorsi e sull’effettivo concepimento, che rende determinante e imprescindibile l’esigenza di desumere argomenti di prova dalla condotta processuale delle parti, con l’ovvia conseguenza di valutare in favore del figlio il rifiuto del padre di eliminare ogni incertezza in ordine alla paternità.
Rigettato, pertanto, tale motivo di impugnazione, la Corte di Cassazione ha poi successivamente analizzato e dichiarato infondato anche l’ulteriore motivo di gravame, relativo all’inutilizzabilità delle dichiarazioni della madre in quanto persona avente un interesse nel processo e, dunque, incompatibile con la testimonianza.
La suddetta dichiarazione di infondatezza ha trovato le basi nel rilievo della maggiore età del richiedente l’accertamento giudiziale, in quanto tale circostanza esclude un interesse principale ad agire da parte della madre, non avendo più ella un obbligo di assistenza o mantenimento nei confronti del figlio. Per l’effetto di tale rilievo, non sarà applicabile alle dichiarazioni materne il parametro di inutilizzabilità contemplato dall’art. 276 c.c.
Nessuna gerarchia tra mezzi di prova nella ricerca della verità biologica
Si è fatta tanta strada in tema di diritto di famiglia e di riconoscimento della paternità.
Un passo decisivo è stato senz’altro rappresentato, oltre che dalla possibilità già prevista di rivolgersi ad un giudice per la tutela dei propri diritti di figlio, dalla totale equiparazione dei figli naturali e legittimi.
Benchè il nostro legislatore abbia impiegato più tempo del previsto ad adeguarsi alle istanze della società civile, già ratificate in altri paesi europei, si è comunque pervenuti a tale importante risultato; ed è proprio il caso di dirlo: meglio tardi che mai.
L’importanza di un simile intervento sta nell’aver riconosciuto ai figli nati fuori dal matrimonio una famiglia, non solo composta dai genitori naturali ma, anche, dai nonni, cugini e zii.
Vi sono volte in cui, per avere tutto ciò, è necessario combattere nei Tribunali, dover riuscire a dare la prova, tutt’altro che semplice, della consumazione di rapporti sessuali. Ed è proprio qui che soccorre quella che può essere definita la regina di tutte le prove: l’esame del DNA.
Si tratta di un’introduzione scientifica che, come facilmente immaginabile, ha rivoluzionato questo tipo di giudizi, rendendoli molto più celeri e, soprattutto, certi. Una volta effettuati gli esami ematici, non c’è più spazio per dubbi o perplessità rimaste irrisolte.
Ed è proprio per questo motivo che, qualora il padre si rifiuti di chiarire in modo così semplice la vicenda, sottoponendosi al test a ciò finalizzato, tale rifiuto non potrà che essere negativamente valutato dal giudice.
Perché nascondersi dietro capziose questioni di principio, quando con una semplice analisi si può far venire a galla la verità?
Forse il motivo va rintracciato nella paura delle conseguenze.