Procedure Esecutive
Per l’esecuzione della sentenza veniva utilizzata l’ACTIO IUDICATI. Questa aveva come presupposti una precedente sentenza non adempiuta entro i 30 giorni.
Il procedimento per formule era sempre lo stesso: in iure, apud iudicem; Tuttavia se il convenuto negava infondatamente l’esistenza dei presupposti dell’azione (perche magari sosteneva di aver pagato, o che i termini ancora non erano trascorsi o che la precedente sentenza era invalida) allora poteva essere condannato al doppio previsto.
L’azione esecutiva poteva essere personale o patrimoniale.
La prima era ricalcata sulla “legis actio per manus iniectionem”, e quindi il debitore era portato presso il creditore imprigionato finche il credito non era riscosso.
In alternativa in età preclassica c’era un ulteriore modalità di esecuzione della sentenza e cioè quella patrimoniale: il creditore entrava in possesso di tutti i beni del debitore per poi venderli all’asta: un asta particolare perche il soggetto che se l’aggiudicava concordava con i creditori (tutti = procedura concorsuale) la percentuale di debiti che avrebbe pagato.
Il compratore sarebbe subentrato nel lato attivo e passivo del debitore, ad esempio poteva eccepire ad un creditore l’infondatezza del suo credito.
Questo tipo di azione patrimoniale non apparteneva al diritto civile, e doveva essere prevista nell’editto.
Rimedi Pretori
- Interdicta: era un ordine pretorio che vietava determinati comportamenti, tuttavia con la diffusione del processo formulare si ampliarono anche ad ordini di fare.
L’Interdictum era emanato dal pretore su istanza del privato e riportava le ragioni della decisione. Se il convenuto riconosceva queste ragioni eseguiva l’ordine, altrimenti si dava luogo ad un procedimento di verifica delle stesse.
Gli interdetti erano principalmente utilizzati in materia possessoria ed erano tipici cioè previsti dall’editto.
- In Integrum restituito: il pretore ordinava il ripristino della situazione giuridica precedente all’evento iniquo.
- Cautiones o stipulationes praetoriae: il pretore obbliga a stipulare un determinato contratto o clausola di esso
- Missiones in possessio: il pretore obbliga il convenuto a immettere l’attore nel possesso di uno o più beni. Non era un vero e proprio possesso bensì detenzione. Era utilizzato soprattutto come garanzia o mettere pressioni.
La scomparsa del processo formulare
Dall’età classica il processo formulare viene modificato nelle modalità di applicazione nelle province romane in quanto a: chiamata in giudizio del convenuto affidata ad un organo pubblico e nomina del giudice e utilizzo delle formule che viene deciso dal magistrato senza possibilità di intervento delle parti.
Da dopo Diocleziano verrà utilizzato sempre meno, fino all’estinzione con i figli di Costantino.
Cognitio extra ordinem
Le prime controversie giudicate “extra ordinem” furono quelle inerenti i fedecommessi.
In seguito il campo di applicazione si allargò per far ricomprendere anche controversie non tutelate attraverso una determinata formulas.
Gli organi competenti a giudicare erano: governatori, magistrati, funzionari nominati dal principe (non soggetti privati).
La chiamata in giudizio era delegata ad un organo pubblico, tuttavia il processo iniziava (in contumacia) anche se il convenuto non si presentava.
Processo Post Classico e Giustinianeo
Con l’età postclassica i gradi di giudizio diventano due: primo grado e appello, e l’organo giudicante è sempre quello pubblico territorialmente competente.
Le formule vengono definitivamente meno e la differenza tra actiones si assottiglia, anche perché si vengono ad usare actio molto più generiche ed comprensive di diverse situazioni giuridiche diverse.