Parti del processo e la separazione consensuale

Quando si è davanti a contrasti tra persone che non possono essere risolti con le sole parole, si può richiedere l’intervento del giudice. Colui che ritiene di aver subito un torto e vuole dunque avvalersi di un proprio diritto prende, in ambito legislativo, il nome di attore. Egli, in un atto formale detto citazione, stabilito nelle modalità e nelle forme nell’articolo 163 del codice civile, può dare inizio ad un processo civile che lo vedrà in contrasto con la seconda delle parti: il convenuto, ovvero il soggetto contro il quale l’attore propone la sua domanda giudiziale.


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Generalmente, per una miglior riuscita dell’accusa o per difendersi da essa in modo efficace (molto spesso per obbligo di legge), le due parti decidono di avvalersi ognuna di un avvocato. Questo si occuperà della pratica trovando ogni possibile prova della ragione del proprio assistito, avvalendosi delle proprie conoscenze in ambito legislativo e anche alla loro arguzia, astuzia, proprietà di linguaggio e di persuasione. Sarà il giudice in fine a stabilire a quale delle due parti dare ragione e l’effetto della sua decisione dovrà essere rispettato dai soggetti coinvolti nel processo come fosse legge; l’articolo 2909 del Codice Civile decreta infatti “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.

Quelle portate in tribunale possono essere piccole querele cittadine in cui due o più contendenti, non riuscendo, o non volendo, trovare un accordo pacifico si rivolgono al giudizio della legge: dal condomino troppo irruento a un’infrazione stradale con danni lievi, oppure per casi più importanti come quello della separazione o del divorzio, nei quali le parti sono prese dai due coniugi.

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E’ in ogni caso indispensabile l’intervento di un legale a difesa delle due parti? Certamente no. Basti pensare alla separazione consensuale senza avvocato. Al contrario della separazione giuridica, i due coniugi decidono di comune accordo di rendere inefficaci alcuni obblighi coniugali. Totalmente concordi anche su tutte le questioni inerenti a questa istituzione giuridica (quindi diritti patrimoniali, mantenimento del coniuge debole, diritti di visita e mantenimento della prole e assegnazione della casa coniugale), essi possono procedere alla separazione anche senza il sostegno dell’avvocato.

Quando si ha la volontà di separarsi, procedere su questa strada è certamente la decisione più conveniente, sia dal punto di vista economico sia su quello delle tempistiche. Infatti senza il gravoso costo di un legale e con il comune accordo dei due coniugi, la separazione non consiste in una breve procedura: prima il deposito del ricorso, poi la presenza in aula di entrambe le parti, nella data prefissata davanti al presidente del tribunale. Da tale data inizierà il conto dei tre anni transitori prima della possibilità di procedere al divorzio.  

Al fine di agevolare ancora di più la procedura è stato recentemente attivato anche un servizio online di separazione, grazie al quale è possibile effettuare un provvedimento di separazione pienamente efficace ai sensi di legge. In questo caso servirà l’intervento di un avvocato, ma solo al fine di redigere il ricorso una volta aver verificato le condizioni di separazione decise dai coniugi. Sarà in fine inviata una nota informativa contenente le istruzioni relative agli adempimenti da eseguire per presentare personalmente la domanda in Tribunale (documenti necessari, formazione del fascicolo etc.).

E’ pur vero che talvolta questo metodo non è applicabile, perché non tutte le situazioni celate dietro ad una separazioni risultano essere pacifiche o comunque condivise. Quando infatti è solo uno dei due coniugi a desiderarla, le ripercussioni sull’altro a livello emotivo possono essere le più svariate e lo indurranno certamente ad appellare un legale che prenda le sue difese, per potersi avvalere per lo meno dei diritti concessi lui dalla legge.


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