Negozi Giuridici e Invalidità

Il negozio giuridico invalido presenta difetti strutturali (ad esempio la mancanza di un elemento essenziale come la forma) o è contrario alla legge.

Inefficacia e Invalidità

L’invalidità comporta l’inefficacia del negozio, tuttavia un negozio inefficace non sempre è invalido perché le due categorie sono da distinguere, ad esempio un negozio inefficace potrebbe essere perfettamente valido, ma semplicemente sospeso negli effetti con una clausola o semplicemente per la natura del negozio: si pensi al testamento che ha effetto solo dopo la morte del soggetto.

Nel diritto oggi vigente si usa distinguere la nullità dall’annullabilità come due diverse sottocategorie dell’invalidità, tuttavia nel diritto romano questo non avveniva esistendo solo la nullità.

N.B.: con l’affermarsi del diritto pretorio si andarono moltiplicando casi di negozi validi ed efficaci ma neutralizzati nei loro effetti per decisione del pretore per ragioni di equità.

Il negozio contrario alla legge non sempre era nullo, infatti esistevano diverse classificazioni di legge: leges perfectae, leges minus quam perfectae, leges imperfectae. Nel primo caso il negozio era nullo, nel secondo era prevista una sanzione (no nullità), nel terzo nulla era stabilito.


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