Liberti
Gli schiavi affrancati acquistavano libertà, cittadinanza e dunque avevano una situazione giuridica SUI IURIS. Tuttavia si distinguevano sempre dagli ingenui (Soggetti Liberi nati da madre libera), e infatti molto spesso i liberti non potevano ricoprire cariche pubbliche.
Inoltre incombeva sui liberti lo IUS PATRONATUS con il quale il vecchio dominus inizialmente poteva decidere (in certi casi) anche della vita o morte del liberto, dopo il suo potere venne limitato alla sola richiesta di prestazioni lavorative e all’ossequio e riverenza.
Personae in causa mancipi. Altre situazioni di dipendenza personale
Vi erano soggetti che non erano schiavi ne liberti ma erano comunque soggetti a potestà (ALIENI IURIS) come ad esempio i figli venduti. Essi erano cittadini e liberi e infatti potevano contrarre matrimonio ed avere dei figli, tuttavia potevano essere liberati da questa potestà solo con la già citata MANUMISSIO, dato che la potestà non cadeva neanche con la morte del titolare essendo essa ereditabile.
Un altro caso di soggezione potestativa si aveva nel COLONATO, i coloni solitamente erano famiglie umili e di ceto basso che si obbligavano a lavorare presso un determinato fondo e da li non si poteva più spostare, ed anzi erano anche vendibili con il terreno.
Status Civitatis
Lo ius civile in senso stretto era azionabile solo dai cittadini, pertanto lo status civitatis consentiva la più ampia espansione del diritto privato.
Lo status civitatis presupponeva lo status libertatis.
Cittadini romani si nasceva o si diventava: nel primo caso quando si nasceva da padre cittadino in un matrimonio, oppure anche solo da madre sola, nel secondo caso quando lo stato decideva di estendere la cittadinanza ad altri popoli (conquistati o vicini).
La cittadinanza poteva essere persa se fatti prigionieri, diventati schiavi oppure esiliati oppure andati in colonia.
Ai non cittadini si applicava lo ius gentium.
Status Familiae
Sui iuris e quindi completamente libero da ogni vincolo o potestà era chi aveva nella famiglia una determinata posizione svincolata dal padre o madre, eventuali dominum, mancipium, manum.
Potevano essere maschi o femmine, indipendentemente dall’età, ma la maggior parte erano uomini a ricoprire la massima autorità nella famiglia: pater familias.
Matrimonio
Il matrimonio romano consisteva in una convivenza stabile di un uomo e una donna caratterizata dall'affectio maritalis. senza di esso si aveva concubinato.
Si veniva a configurare un unione di fatto senza riti particolari. anche per questo era possibile divorziare senza alcun formalita.