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L’errore negoziale

 La divergenza tra volontà e dichiarato può essere anche inconsapevole perché causata da un errore, si usa distinguere due tipi di errore: vizio e ostativo. Il primo si ha quando il soggetto avrebbe contratto anche senza l’errore ma a condizioni diverse (presumibilmente più favorevoli), il secondo si ha quando il soggetto non avrebbe proprio contratto e l’errore ha viziato radicalmente la sua volontà.

Il negozio viziato da errore era nullo secondo la regola generale: la nullità era riconosciuta solo se la volontà negoziale affliggeva un negozio giuridico non formale.

Un caso particolare era dato dall’errore sulla legge cosiddetto ignorantia iuris che non scusava il soggetto, pertanto era un negozio valido, a meno che non si era in presenza di donne, militari o minori di 25 anni.

Sintetizzando le caratteristiche dell’errore che rendeva il negozio nullo si può dire che esso doveva essere essenziale e scusabile.

Essenziale era quando l’errore investe un aspetto fondamentale del rapporto: error in negotio (sul tipo di negozio che si vuole porre in essere), in persona (cioe sull’identita del soggetto, sempre rilevante negli atti mortis causa, negli atti inter vivos rilevante solo se l’elemento della fiducia è determinante), in corpore (sull’oggetto del negozio, sempre rilevante), in nomine (persona chiamata con un nome diverso da quello reale, non rilevante), in sub stantia (qualità della cosa, ad es. oro/ferro), in quantitatae.

L’errore sui motivi è irrilevante.


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