Negozi Giuridici Non formali

 Non formali erano I contratti consensuali (compravendita, locazione, società e mandato) in uso anche tra romani e stranieri.

 La prova del negozio giuridico

 Per i negozi la cui forma richiesta era scritta la prova doveva essere data attraverso il documento che conteneva la volontà negoziale, mentre per i negozi che prevedevano i testimoni essi erano gli stessi che avrebbero poi provato l’avvenuto negozio, tuttavia per rendere più celere e certo il diritto e le transazioni spesso anche i negozi non formali venivano resi in forma scritta.

Un passo in avanti venne fatto da Costantino il quale impose come requisito essenziale la forma scritta nelle compravendite di immobili e donazioni.

Giustiniano aggiunse poi il requisito del deposito dell’atto presso un ufficio pubblico.

Entrambi comunque non negano la validità della forma orale per gli altri contratti.

 Interpretazione della volontà negoziale

 Inizialmente la dottrina riteneva che i romani interpretassero i loro negozi attenendosi strettamente al dichiarato (oralmente o per iscritto) tramite certi “Verba”, in seguito un altrà impostazione sostenne che talvolta invece veniva analizzato anche la volontà del caso concreto delle parti, un'altra impostazione ancora sostiene che l’interpretazione veniva data seguendo l’indirizzo della volontà tipica del negozio giuridico perché le formule usate (sia orali che scritte) erano quasi sempre prefissate.

Opinione comune è che le prassi erano prese in seria considerazione: usi sia famigliari, sia commerciali nel luogo di appartenenza.

Ulteriori principi che facevano parte dell’interpretazione erano: buona fede, equità, humanitas e pietas.


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