Imputazione degli effetti negoziali, Rappresentanza.
Di regola nel diritto romano gli effetti del negozio producono effetti solo tra le parti, tuttavia ci sono casi in cui la manifestazione di volontà di due soggetti ha effetti anche su terzi come nel caso della rappresentanza.
La rappresentanza è da distinguersi dal semplice nuntios che consiste in un soggetto che riporta esattamente la volontà di un altro (non possibile negli atti solenni), diversa è anche la rappresentanza organica che si ha quando un soggetto agisce in nome di una collettività (ad esempio un ente/società = rappresentanza organica).
Il concetto di rappresentanza diretta (nella quale gli effetti della manifestazione di volontà di un soggetto incidono direttamente la sfera giuridica del rappresentato, per cui si è agito in nome e per conto) non esiste nel diritto romano ad esclusione che per determinati casi: in tema di possesso, curator furiosi, cognitor (rappresentanza in giudizio, diverso comunque dall’avvocato), più accettata era la rappresentanza indiretta.