La causa nei negozi giuridici
La causa del negozio rappresentava la ragione oggettiva del rapporto, ad esempio nella controversia la causa negoziale è lo scambio di cosa contro prezzo.
Nei negozi causali la causa è un elemento essenziale senza il quale il negozio è nullo, diverso è invece il caso dei negozi astratti.
La conditio era il rimedio per quei negozi causali in cui la causa era stata viziata da errore.
Elementi accidentali dei negozi giuridici: La condizione
Gli elementi accindentali del negozio giuridico sono per definizione non necessari, sono accessori e vengono predisposti dalle parti in esplicazione della loro autonomia negoziale.
Gli elementi accidentali sono la condizione, il termine, il modus anche detto onere.
LA CONDIZIONE è una clausola che prevede un evento futuro ed incerto al quale sono subordinati la produzione o meno degli effetti del negozio.
Si distingue tra cond. risolutiva e sospensiva, le prime al verificarsi dell’evento fanno cessare gli effetti, le seconde sospendono gli effetti del negozio fino al verificarsi del fatto. Delle due i romani conobbero quasi esclusivamente la condizione sospensiva.
Ci sono casi in cui il diritto romano non prevedeva l’utilizzo della sospensione:
- actus legittimi (es mancipatio) perche prevedevano una forma solenne e certa verba da pronunciare alla lettera
- negozi in cui la sospensione è intrinseca (la datio della dote della moglie, i legati )
- no eventi passati
- Evento dedotto in condizione doveva essere possibile (materialmente e giuridicamente) e lecito, altrimenti atto valido ed efficace ma .. vedi dolo negoziale.
TERMINE (dies) riguarda un evento futuro, ma certo. Poteva essere iniziale o finale.
Negozi a cui non si potevano apporre termini erano actus legitimi e negozi riguardanti l’erede.
Rimedi: vedi dolo negoziale.
MODUS: è inserito negli atti di liberalità e comporta l’obbligo di tenere un dato comportamento. spesso utilizzato in donazioni e testamenti.