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La causa nei negozi giuridici

 La causa del negozio rappresentava la ragione oggettiva del rapporto, ad esempio nella controversia la causa negoziale è lo scambio di cosa contro prezzo.

Nei negozi causali la causa è un elemento essenziale senza il quale il negozio è nullo, diverso è invece il caso dei negozi astratti.

La conditio era il rimedio per quei negozi causali in cui la causa era stata viziata da errore.

Elementi accidentali dei negozi giuridici: La condizione

Gli elementi accindentali del negozio giuridico sono per definizione non necessari, sono accessori e vengono predisposti dalle parti in esplicazione della loro autonomia negoziale.

Gli elementi accidentali sono la condizione, il termine, il modus anche detto onere.

LA CONDIZIONE è una clausola che prevede un evento futuro ed incerto al quale sono subordinati la produzione o meno degli effetti del negozio.

Si distingue tra cond. risolutiva e sospensiva, le prime al verificarsi dell’evento fanno cessare gli effetti, le seconde sospendono gli effetti del negozio fino al verificarsi del fatto. Delle due i romani conobbero quasi esclusivamente la condizione sospensiva.

Ci sono casi in cui il diritto romano non prevedeva l’utilizzo della sospensione:

  1. actus legittimi (es mancipatio) perche prevedevano una forma solenne e certa verba da pronunciare alla lettera
  2. negozi in cui la sospensione è intrinseca (la datio della dote della moglie, i legati )
  3. no eventi passati
  4. Evento dedotto in condizione doveva essere possibile (materialmente e giuridicamente) e lecito, altrimenti atto valido ed efficace ma .. vedi dolo negoziale.

TERMINE (dies) riguarda un evento futuro, ma certo. Poteva essere iniziale o finale.

Negozi a cui non si potevano apporre termini erano actus legitimi e negozi riguardanti l’erede.

Rimedi: vedi dolo negoziale.

MODUS: è inserito negli atti di liberalità e comporta l’obbligo di tenere un dato comportamento. spesso utilizzato in donazioni e testamenti.


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