Le parti della formula
La formula che caratterizzava tutto il processo era composta da diverse parti: alcune obbligatoriamente inserite, altre facoltative.
Esse erano:
- Intentio (obbligatoria)
- Demonstratio (non necessaria)
- Condemnatio (obbl)
- Adiudicatio (non obbl)
L’intentio esprimeva la pretesa vantata dall’attore. Essa poteva essere Certa O Incerta in relazione al grado di determinazione della richiesta.
La Demonstratio indicava la fonte e la causa della richiesta dell’attore (intentio).
Condemnatio invitava il giudice a condannare il convenuto.
L’adiudicatio si aveva solo nelle azioni divisorie ed era la sentenza che esprimeva il verdetto in relazione alla divisione di un bene (ad esempio un terreno).
Praescriptio ed Exceptio
La praescriptio non era propriamente una parte della formula in quanto si poteva trovare prima della nomina del giudice. Essa consisteva in un rimedio che giovava all’attore in quanto permetteva un nuovo giudizio su una controversia inerente lo stesso rapporto ad es. qualora un soggetto non avesse adempiuto il pagamento della prima rata l’attore avrebbe aperto un giudizio con la praescriptio in modo tale da non precludersi ulteriori procedimenti sul medesimo rapporto.
L’exceptio venica posta tra l’intentio e la condemnatio ed era un rimedio per il convenuto che permetteva allo stesso di poter eccepire un rapporto uguale e contrario nei confronti dell’attore ad esempio poteva vantare un credito di una tot somma che andasse a compensare la somma richiesta dall’attore. Le Exceptiones erano tipiche.
Azioni Civili e Azioni Pretorie (o onorarie)
Vengono classificate azioni civili quelle fondate sullo ius civile, Onorarie quelle fondate sul diritto onorario cioè su apposite clausole contenute nell’editto pretorio.
Oltretutto le azioni civili si riconoscevano da:
- Appartenza allo ius quirintium
- Di spettanza di un ius (servitù prediali, usufrutto e diritti affini)
- Uso del verbo “oportere”
Tutte le altre pretese erano di diritto onorario.
Le azioni iudicia bonae fidei avevano un regime particolari perche anche essendo civili lasciano ampio margine alla discrezione del giudice.
Actiones in Rem e In Personam
Le prime servivano per tutelare diritti reali (tutelano diritti erga omnes), le altre diritti di credito (per questo la figura del convenuto assume maggiore rilievo e viene inserita già nell’Intentio.
Azioni Arbitrarie. Temperamenti del principio della condonna in ogni caso pecuniaria.
Le azioni arbitrarie erano quelle che contenevano una clausola restitutoria: essa consisteva nella possibilità che il convenuto anziche risarcire con una somma di denaro l’attore potesse restituire direttamente la cosa oggetto di controversia, in caso contrario era l attore a stabilire il risarcimento.
Azioni Penali e Reipersecutorie
All’inizio nel diritto romano il diritto penale era di natura privatistica non pubblico con organi prestabiliti competenti.
Con l’azione penale si perseguiva il soggetto che aveva commesso l’illecito per una pena corporale o un risarcimento, con l azione reipersecutoria si perseguiva la cosa = per ottenere il risarcimento.
Il confine tra le due era evidentemente labile.
Le azioni era passivamente intrasmissibili (no persecuzione degli eredi).
Solo i “crimina” era illeciti sanzionabili con processo pubblico.