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La cartella esattoriale è un «titolo esecutivo», che dà la possibilità ad Equitalia di soddisfarsi sui beni del debitore: ipotecare immobili, fermare l’auto, pignorare mobili.
La cartella può essere contestata con ricorso di un avvocato tributarista per mezzo di un opposizione.
I termini del ricorso variano a seconda del tributo oggetto della cartella, chiamaci per ottenere una stima del tuo caso.
Si può chiamare in causa indifferentemente sia il concessionario agente della riscossione sia l'ente creditore, scegliendo in base alle motivazioni per le quali si contesta (un vizio di notifica o di forma è tipicamente riconducibile ad Equitalia Spa, mentre un errore sul dovuto perché si è già pagato o perché si ha diritto a detrazioni non prese in considerazione è di competenza dell'Agenzia dell’Entrate).
Il termine di prescrizione della cartella (ovvero il termine entro il quale la cartella deve essere notificata), segue quello del tributo riscosso: consultaci per una consulenza legale di un eventuale ricorso, ma fai in fretta perché potrebbero scadere i termini e vedersi prescritti i propri diritti.
La Cartella di Equitalia può essere notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti incaricati dal concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, oppure tramite servizio postale, spedita in busta chiusa per raccomandata con avviso di ricevimento.
Di norma la notifica ha luogo presso il domicilio fiscale del cittadino debitore (la casa di abitazione, l’ufficio, l’azienda) ed è certificata con la cosiddetta «relata di notifica», una dichiarazione con cui il messo notificatore attesta la data, l'ora e luogo della consegna dell'atto nelle mani del destinatario o di altro soggetto autorizzato e identificato, o le ricerche effettuate e le motivazioni dell'eventuale mancata consegna.
In caso di invio per posta la relata di notifica è scritta prima dell'invio e completata dalla ricevuta di ritorno, datata e sottoscritta. La ricevuta di ritorno rappresenta la prova dell'avvenuta notifica.
La notifica si perfeziona per il mittente nel momento in cui l'atto è consegnato al messo notificatore o alle Poste, per il destinatario debitore alla data di ricezione (a mani proprie o di terzo abilitato) o alla data in cui si compie la giacenza presso la casa comunale o l'ufficio postale.
Nei casi in cui il debitore dimostra di essere in temporanea difficoltà finanziaria la legge prevede la possibilità di ottenere la rateizzazione del debito fino a un massimo di settantadue rate mensili, sulle quali sono applicati gli interessi Equitalia.
Se sulla cartella vi sono inesattezze evidenti (errore di persona, errore logico o di calcolo, doppia imposizione, tributo già pagato, mancata considerazione di diritti a riduzioni) è consigliabile tentare di farsi annullare o correggere la cartella rivolgendosi direttamente allo stesso ente che l’ha emessa, senza procedere - almeno in una prima fase - con la procedura di contestazione formale.
Questo istituto è una procedura stragiudiziale che si attua trasmettendo all'ente creditore, per raccomandata con avviso di ricevimento, una domanda in carta semplice contenente gli estremi dell'atto contestato e i motivi per i quali se ne richiede l'annullamento o la correzione e allegando la documentazione che dimostra l'errore.
La Cartella deve contenere una serie di indicazioni:
i dati dell'agente della riscossione che ha emesso la cartella, i dati del contribuente debitore (nome indirizzo e codice fiscale), il totale da pagare, ovvero la somma dell'importo iscritto a ruolo, i compensi di riscossione e diritti di notifica, la causale, cioè la ragione dell’importo dovuto (sanzioni amministrative, violazioni al codice della strada, imposte dirette, contributi Inps), l’indicazione dell'ente creditore (Comune, Agenzia delle entrate, Inps), un riepilogo delle modalità di pagamento e degli effetti legati al mancato adempimento, la descrizione del debito con numero del ruolo e la data in cui lo stesso è diventato esecutivo, i dati del soggetto responsabile del procedimento e i dati identificativi della cartella (l’anno di compilazione, il numero di ruolo, il codice tributo, gli estremi dell'atto che ha originato il debito), gli indirizzi e gli orari di apertura degli sportelli dell'agente della riscossione.
"Come difendersi da Equitalia è un sentimento condiviso da una larga fetta di cittadini."
Una cartella esattoriale è un atto (come la cambiale non pagata o la sentenza definitiva )che, ad esempio nel caso di mancato pagamento di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, permette di procedere sui beni del debitore, eseguendo provvedimenti quali il fermo amministrativo, l'ipoteca della casa o addirittura il pignoramento della stessa con successiva vendita forzata.
È un documento emesso da un concessionario o da un agente per la riscossione coattiva di un tributo (tassa, imposta, sanzione, contributo, multa) che è stato iscritto a ruolo a seguito di inadempimento del debitore riscontrato da un controllo o un accertamento della amministrazione finanziaria oppure a seguito di sentenza di una commissione provinciale tributaria.
Il ruolo è l’elenco di tutti i debitori e delle somme dagli stessi dovute in conseguenza della mancata corresponsione di tasse, tributi, sanzioni amministrative, istituito dall'ufficio dell'ente creditore (il Comune, l’Agenzia delle entrate, l’Inps) e poi trasmesso periodicamente all'agente della riscossione competente per territorio affinché svolga le relative attività di riscossione coattiva.
L'ambito di competenza degli agenti della riscossione è provinciale, e fa fede il domicilio fiscale del debitore.
La procedura di riscossione attivata attraverso la cartella può riguardare tutte le entrate dello Stato e degli enti pubblici, previdenziali e locali: possono essere riscossi tributi, imposte sui redditi, Inps, Iva, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposte sulle donazioni e sulle successioni, imposte erariali di consumo, diritti doganali, tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, imposte comunali sulla pubblicità, sulle pubbliche affissioni, canoni demaniali.
Anche le sanzioni amministrative (per esempio le multe per le infrazioni al codice della strada o relative a servizi pubblici) non pagate alla loro naturale scadenza, sono assoggettate alla stessa procedura di riscossione coattiva delle tasse e dei tributi.
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