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Se hai ricevuto un avviso di accertamento dall'Agenzia dell'Entrate ma sei indeciso se pagare o fare ricorso, un Avvocato Tributarista può analizzare che la procedura condotta dall'Agenzia sia conforme alla legge. Nel caso ne ricorrano i presupposti potrà aiutarti a presentare ricorso, istanza o richiesta di sospensione.
Dal 2011 tutti gli avvisi di accertamento costituiscono un titolo esecutivo rispetto all’atto di notifica al contribuente.
La Legge di Stabilità 2013 (legge numero 228 del 2012) ha introdotto la possibilità di richiedere la sospensione immediata degli avvisi esecutivi non iscritti a ruolo ma affidati agli agenti della riscossione dopo la notifica (come avviene per le cartelle di pagamento) - comma 537 dell’articolo unico della legge.
La procedura si blocca se si presenta un’autocertificazione che documenti l’esistenza di un provvedimento di sgravio, di una sospensione amministrativa, di una sospensione giudiziale o di un pagamento effettuato prima della formazione del ruolo.
In questo caso l’agente di riscossione dovrà sospendere immediatamente ogni iniziativa finalizzata alla riscossione della somma iscritta a ruolo.
Per ottenere la sospensione della riscossione dei tributi già corrisposti o per i quali sia stata proposta istanza di autotutela o di sgravio, il contribuente può essere assistito da un avvocato tributarista.
Entro dieci giorni dalla ricezione del "ricorso" l’agente di riscossione è tenuto a trasmettere all’ente creditore la dichiarazione e in caso di conferma circa le ragioni indicate nel documento stesso dovrà registrare sui propri sistemi informativi la sospensione dell’azione o lo sgravio.
L’ente creditore è tenuto a rispondere al debitore entro sessanta giorni tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con la posta elettronica certificata.
La risposta potrà confermare l’esattezza della documentazione prodotta dal debitore, e contestualmente inviare all’agente della riscossione il provvedimento di sospensione o di sgravio, o respingere la documentazione presentata e informare l’agente in modo tale da riavviare il recupero del credito che era stato sospeso.
Trascorsi duecentoventi giorni dalla presentazione delle suddette dichiarazioni da parte del debitore nel caso in cui non intervenga nessuna comunicazione da parte dell’ente creditore, le partite sono annullate e l’agente di riscossione è discaricato automaticamente dei ruoli.
La nuova disciplina sulla sospensione riguarda anche le dichiarazioni presentate prima dell’entrata in vigore della legge: in questi casi l’ente creditore deve adempiere ai propri obblighi entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge.
La sospensione della riscossione a seguito della domanda presentata dal contribuente è applicabile agli avvisi di accertamento esecutivi (non però alle somme al ruolo per conto terzi) e alle cartelle di pagamento.
Il contribuente può presentare la domanda entro sessanta giorni dalla data della notifica.
Sarà poi compito dell’agente inviare entro dieci giorni al creditore la dichiarazione e la documentazione a supporto.
La risposta del creditore deve pervenire entro sessanta giorni: se è negativa è trasmessa all’incaricato della riscossione che provvederà a sua volta a riavviare il processo di recupero del credito, ma nel frattempo la riscossione resta sospesa.
In caso di avviso si può anche formulare entro sessanta giorni dalla notifica una istanza di accertamento con adesione tramite posta o consegna diretta per definire quali siano le imposte dovute evitando la lite tributaria.
Questo consente la sospensione del termine di impugnazione per novanta giorni e la riduzione a un terzo del minimo delle sanzioni amministrative previsto dalla legge.
Alla presentazione dell’istanza segue il contraddittorio, dal quale può nascere un accordo con atto di adesione sottoscritto dalle parti e il pagamento delle somme dovute e ratificate nell’accordo stesso.
Il pagamento può essere effettuato a scelta del contribuente in un’unica soluzione entro venti giorni dalla redazione dell’atto o in rate versando la prima entro venti giorni dall’atto.
Se il contribuente non provvede al pagamento del totale o della prima rata entro la scadenza indicata - posto che la presentazione dell’istanza comporta la sospensione per novanta giorni del termine di impugnazione - la mancata conclusione dell’accordo non preclude la possibilità di proporre ricorso da parte del contribuente, entro centocinquanta giorni dalla notifica dell’accertamento.
Il contribuente in passato doveva presentarsi allo sportello Agenzia Entrate Riscossione sostenendo di avere già pagato le somme riportate nella cartella di pagamento e richiedere all’agente della riscossione spiegazioni in merito; l’agente, non essendo in grado di fornire informazioni, invitava il cittadino a rivolgersi direttamente all’ente creditore.
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