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Accertamenti Fiscali Agenzia Entrate

L’attività di controllo del corretto adempimento degli obblighi fiscali dei contribuenti rientra tra i compiti istituzionali dell’Agenzia delle Entrate ed è finalizzata a contrastare i fenomeni di evasione e di elusione e a favorire l’adempimento spontaneo del contribuente (tax compliance).

Per verificare il regolare adempimento degli obblighi tributari l’Agenzia delle Entrate adotta diversi sistemi di accertamento: controlli automatizzati formali delle dichiarazioni, inviti al contraddittorio, attività istruttorie esterne (per esempio controlli mirati e verifiche fiscali), tutoraggio nei confronti delle imprese di più rilevante dimensione, indagini finanziarie.

Avviso di Accertamento

Utilizzando questi metodi spesso si giunge alla rettifica della posizione reddituale del contribuente che viene formalizzata attraverso l’avviso di accertamento: si tratta di un atto con il quale l’Agenzia delle entrate chiude il controllo e rappresenta il risultato dell’attività istruttoria e dei singoli metodi accertativi utilizzati (tra cui l’accertamento sintetico del reddito complessivo per le persone fisiche e l’accertamento contabile o induttivo per gli imprenditori).

L’attività di accertamento può scaturire dall’acquisizione di elementi adeguati presso il contribuente (verifiche, ispezioni, accessi, richieste di documenti, questionari) oppure da elementi già in possesso dell’Agenzia delle Entrate (dichiarazioni, atti registrati, comunicazioni varie).

Requisiti della richiesta tributaria

Le conclusioni delle attività istruttorie sono sempre portate a conoscenza del contribuente attraverso atti che devono contenere la motivazione della pretesa, le maggiori imposte dovute, le sanzioni.

In questi stessi atti vengono rese note le modalità per sanare le anomalie riscontrate e, nel caso in cui il contribuente abbia fondate ragioni per ritenere errata la pretesa dell’amministrazione, per chiedere un intervento dell’ufficio volto ad annullare l’atto in autotutela; deve inoltre indicare le modalità e i tempi per agire davanti al giudice tributario con il patrocinio di un Avvocato Trbutarista.

A seconda della natura dell’accertamento effettuato (controllo sulle dichiarazioni, verifica fiscale), il contribuente può esser raggiunto da una comunicazione di irregolarità, un invito al contradditorio, un processo verbale di constatazione o un avviso di accertamento.

Le comunicazioni di irregolarità sono inviate a seguito delle attività di controllo sulle dichiarazioni fiscali, sulla base dei dati trasmessi dal contribuente o comunque in possesso della Agenzia delle entrate (cosiddetto controllo automatizzato o «liquidazione»).

Le comunicazioni possono scaturire anche da controlli diretti a verificare la correttezza dei dati delle dichiarazioni e dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti mediante un confronto con la documentazione richiesta al contribuente oppure sovrapponendo i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o trasmessi per legge all’Agenzia (il cosiddetto «controllo formale»).

Il debitore che riconosce la legittimità della contestazione può regolarizzare la propria posizione versando, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, una sanzione ridotta (del 10% per le comunicazioni da controllo automatizzato e del 20% per quelle da controllo formale), oltre che dell’imposta oggetto della rettifica e dei relativi interessi.

Scelta del contribuente: l'Avvocato Tributarista

  1. Il contribuente che ritiene la pretesa tributaria contenuta nelle comunicazioni infondata può invece rivolgersi ad un avvocato tributarista, fornendo gli elementi che dimostrano la correttezza dei dati dichiarati. Il contribuente può essere chiamato dall’Agenzia delle Entrate a intraprendere un contraddittorio su una ipotesi di pretesa fiscale e sui motivi che l’hanno determinata.
  2. Se il contribuente accetta il contenuto dell’invito (ossia la pretesa tributaria contenuta nello stesso), usufruisce di un regime sanzionatorio agevolato (cioè le sanzioni sono ridotte a un sesto del minimo previsto per legge).
  3. Il contribuente che non intenda aderire al contenuto dell’invito può invece recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, nel luogo e nella data fissati, per avviare il contraddittorio e procurare elementi che consentano di modificare in tutto o in parte la pretesa dell’amministrazione finanziaria. La definizione dell’invito al contraddittorio si realizza con l’assenso del contribuente e il pagamento delle somme dovute, entro il quindicesimo giorno antecedente alla data fissata per la comparizione. In caso di verifica fiscale presso la sede del contribuente l’attività di controllo effettuata dagli uffici dell’Agenzia o dalla Guardia di finanza si conclude invece con la consegna di un processo verbale di constatazione (pvc) in cui sono indicate le eventuali violazioni rilevate e i relativi addebiti.
  4. Il contribuente destinatario di un processo verbale di constatazione relativo a violazioni in materia di imposte sui redditi o di imposta sul valore aggiunto, atto non impugnabile autonomamente, può velocizzare la definizione della controversia attraverso l’istituto della «adesione al processo verbale di constatazione»», introdotto dal decreto legge 25 giugno 2008 numero 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, numero 133.
  5. Se il contribuente esercita questa facoltà, ha diritto alla riduzione a un sesto delle sanzioni (cioè alla metà della misura stabilita nelle ipotesi di adesione) e al pagamento rateizzato delle somme dovute senza dover prestare alcuna garanzia. 

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