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Avvocato Tributarista in Roma - Studio Legale

Il principale problema dei contribuenti è l'altissima pressione fiscale.

Avvocato Tributarista a RomaDi fronte alla perseveranza dell'Amministrazione Finanziaria, il debitore può senz'altro rivolgersi ad un Avvocato Tributarista di Roma, per cercare di risolvere la controversia tributaria.

✓ Annullamento Avviso di Accertamento Tributario

Gli atti di cui si può chiedere l'annullamento sono l’avviso di accertamento, l’avviso di liquidazione, l'atto di irrogazione di sanzioni, il ruolo (solo in certi casi dopo la riforma del 2022) e la cartella di pagamento, l’avviso di mora, la rivalutazione catastale d'ufficio.

L'annullamento giudiziario consiste in una ordinanza o sentenza della Corte di Giustizia Tributaria che condivide le ragioni del contribuente correttamente esposte e spiegate nel ricorso proposto dall'Avvocato che incardina il giudizio presso l'Autorità preposta.

✓ Ricorso Atti Tributari – Studio Legale Tributario

Studio legale diritto tributario di RomaPer poter instaurare regolarmente il giudizio, lo Studio Legale Tributario assiste il cliente nella proposizione del ricorso innanzi al Giudice competente per territorio, allegando tutto quanto ritenga opportuno portare all’attenzione della Corte per sostenere le ragioni di fatto e diritto del contribuente.

Contestualmente, si può richiedere la sospensione cautelare dell’atto impugnato, nel caso in cui ricorrano i presupposti giuridici del periculum in mora e del fumus bonis iuris.

✓ La Costituzione nel Processo Tributario

Successivamente all'iscrizione al ruolo della causa, viene fissata la data di udienza in cui avverrà la discussione della causa, nel contraddittorio delle parti. A Roma, di media, passa circa un anno tra il deposito del ricorso e la discussione.

Prima della suddetta udienza, la controparte dovrà costituirsi in giudizio per esercitare il proprio diritto di difesa.

Al termine dell'istruttoria, il Collegio Giudicante valuterà le prove richieste, per deliberare la decisione (sentenza).

✓ Appello Sentenza primo grado Corte di Giustizia Tributaria

In seguito alla sentenza di primo grado, la parte soccombente può impugnare il provvedimento, e dunque proporre appello presso la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado.

Pertanto, in quel caso, la controversia verrà riesaminata dal giudice del gravame. Essendo il "riesame" contenuto nei limiti dell’impugnazione, l’effetto devolutivo ne risulta circoscritto dall professionalità dell'Avvocato Tributarista.

In tale sede, la parte appellata, ove ritenga opportuno costituirsi, potrà proporre appello incidentale. 

In appello, la sentenza di secondo grado non tende all’annullamento della sentenza di primo grado, quanto più a sostituirla in toto.

✓ Ricorso in Cassazione avverso la sentenza di secondo grado

Il ricorso per Cassazione segue gli schemi processuali civilistici ordinari.

Invero, la norma di riferimento prevede che: “avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado può essere proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c. ed al relativo procedimento si applicano le norme del codice stesso in quanto compatibili con le norme contenute nel presente decreto”.

Il giudizio di Cassazione verte principalmente sui vizi della decisione relativi, ad esempio, alla falsa o errata applicazione delle leggi.

Proprio a tal proposito lo Studio Legale di Avvocati Tributaristi potrà assistere l'assistito, interpretando le norme tributarie ed evitando, così, che il contribuente sia condannato ingiustamente.

✓ Ricorso Avviso di Accertamento Agenzia Entrate

Una delle liti pendenti più ricorrenti è senza dubbio quella relativa all'opposizione degli avvisi di accertamento.

L'Avviso di accertamento è l'atto con cui l'ente avvisa il contribuente dell'esistenza (ex novo) di un debito nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate.

Secondo l'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 "La nullità dell'accertamento ai sensi del terzo comma dell'art. 42 e del terzo comma dell'art. 43, e in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado".

La norma, dunque attribuisce al contribuente la facoltà di eccepire tale nullità in sede giurisdizionale con i modi e nei termini descritti sopra.

Lo stesso principio varrà nei casi di:

- ricorso avverso richiesta tributi non dovuti, poiché non esiste un norma che attribuisca, in capo al contribuente, l'obbligo di corrispondere al fisco, quanto richiesto;

- nel caso di richieste illegittime per vizi relativi alla forma dell'atto, come nei casi di insufficiente motivazione della richiesta tributaria, che si avrà ogni qualvolta l’atto non rispetti i requisiti prescritti ex lege dall’art. 3 della L. 241/90; o nei casi in cui si omessa l’indicazione  dell'imponibile o degli  imponibili  accertati, così come prescritto dall’art. 42 del Dpr 600/73; lo stesso dicasi per gli avvisi di accertamento in cui la notifica del predetto sia da considerarsi inesistente, come nel caso di notifica a persona deceduta da oltre un anno o ad una società ormai cancellata dal registro delle imprese.

Talvolta pero l'amministrazione finanziaria può rettificare l'atto, quando ad esempio reca soltanto la determinazione quantitativa della base imponibile.

 Prescrizione e Decadenza dei Tributi - Impugnazione

Una delle eccezioni più utilizzate nella difesa in giudizio è certamente la prescrizione del credito vantato dall’erario. 

La prescrizione è “l'estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge”. 

Nella maggior parte dei casi i termini di prescrizione sono di 10, 5, 3, 2 anni in base al tributo. In fase di consulenza lo studio legale tributario renderà apposita informativa in tal senso.

✓ Studio Legale Fiscalista a Roma

Come facilmente desumibile dalle parti coinvolte in questo particolare tipo di procedimento, dove una parte risulta essere un soggetto privato e l’altra l’ente impositore, sovente accade che le posizioni non siano del tutto paritarie.

Infatti lo Stato si giova di leggi più favorevoli (ad es. le presunzioni) rispetto a quelle di cui può disporre un contribuente. 

Lo Studio Legale Tributario di Roma offre la propria assistenza anche ad onorari minimi imposti per legge, in relazione alla complessità e importanza del caso.

accertamento agenzia dell'EntrateUn buon Avvocato Tributarista saprà far valere il diritto che il contribuente ritiene violato. Uno dei migliori metodi per una difesa efficace consiste, nel contrastare le presunzioni dell'Agenzia dell’Entrate o i rilievi della Guardi di Finanza.

Come dicevamo, lo Stato è avvantaggiato grazie al largo utilizzo delle presunzioni: l'istituto giuridico che fa discendere da in fatto noto un determinato fatto giuridico. Esse si dividono in semplici e legali. Per semplici intendiamo quelle che ex art. 2729 c.c. sono «lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti». In questo caso, quindi spetterà l'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare che quanto posto come fondamento della propria pretesa abbia i caratteri della "gravità, precisione e concordanza".

Viceversa, nelle cosiddetta presunzioni legali è la stessa legge che riconosce il valore probatorio di un determinato fatto. Esse si dividono in assolute e relative. Le prime non ammettono prova contraria, ricadendo, quindi, sul contribuente l'onere della prova.

Presunzioni nell’Avviso di Accertamento – Studi di Settore

Pertanto, ad esempio, la valutazione dei fatti posti a base dell’avviso di un accertamento possono assumere una differente valenza processuale: se si parla di presunzioni semplice il giudice adito potrà valutare gli elementi presuntivi secondo il suo "libero apprezzamento"; viceversa se si versa nella sfera delle presunzioni legali il giudice non potrà modificare il valore probatorio attribuito ex legge ai fatti.

Altro strumento nelle mani dell'amministrazione finanziaria consiste negli "studi di settore".

Con tale strumento il fisco analizza i flussi economici dei liberi professionisti, lavoratori autonomi e imprese, per poi confrontarli con la reale portata contributiva che ha il soggetto rispetto alle imposte effettivamente versate. Anche in questo caso, molto spesso l'ente impositore si rifà alle presunzioni.

Il procedimento si articola in tre fasi: raccolta di elementi quantitativi e qualitativi su una determinata attività; individuazione di modalità omogenee di svolgimento della stessa; determinazione dei ricavi presunti dell'attività. Dopo l'espletamento di tali fasi il contribuente dovrà confrontare i propri ricavi con quelli presunti, ritenendosi "in regola", se i ricavi dichiarati sono superiori al puntuale e "non congruo" se i ricavi sono inferiori al puntuale.

Saldo e stralcio di cartelle di pagamento

Un’ulteriore facoltà che il legislatore ha attribuito al contribuente consiste nella possibilità della dilazione del pagamento per l’importo dovuto, anche previo saldo e stralcio del debito. La rateizzazione può essere concessa, previa richiesta esplicita del contribuente e per un tempo massimo di 72 mesi. Naturalmente la rateizzazione è autorizzata solo ove il contribuente dimostri la sussistenza di una reale difficolta economica sussistente al momento della richiesta delle somme, salvo diversa previsione normativa.

Da ultimo, infatti, con la Rottamazione Quater, l'Agenzia dell'Entrate dovrà accettare il dilazionamento del debito fino a 5 anni per tutte le cartelle emesse dal 2000 al 2022, stornando costi di interessi e sanzioni. 

Annullabilità della Cartella Esattoriale

Un altro dei rimedi esperibili contro un atto emesso dall'amministrazione finanziaria è quello prescritto dall'art. 21-octies della l. n. 241/90, primo comma, secondo cui «È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza». Viceversa il secondo comma sancisce la non annullabilità dei provvedimenti qualora questi ultimi, seppur adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli stessi, non possa avere un contenuto dispositivo diverso da quello in concreto adottato.

Spetterà dunque agli Avvocati Tributaristi incaricati capire se sussiste la possibilità prescritta dal primo comma, vale a dire l'annullabilità dell'atto.

Divieto di doppia imposizione

Per ultimo analizziamo, seppur brevemente il divieto di doppia imposizione. Tale situazione giuridica si verifica ogni qualvolta una stessa imposta o anche imposte diverse vengono a gravare più volte sul medesimo soggetto, e siano conseguenti ad un unico presupposto.

Ogni qualvolta sussista una tale situazione, il contribuente avrà la possibilità di richiedere l'annullamento dell'atto "in più".

Trattativa con l’Agenzia dell’Entrate

annullamento ricorso agenzia entrateQuando l’agenzia delle entrate richiede il pagamento di una imposta o l'integrazione di essa, il contribuente avrà la possibilità, nell’ambito dell’accertamento con adesione, di effettuare la fase del contraddittorio. Essa serve a valutare i rispettivi interessi, cercando, ove possibile, una soluzione bonaria della controversia. Tale fase, come risulta facilmente evincibile, riveste un ruolo di grande importanza sotto il punto di vista del risultato economico conseguibile.

La figura del tributarista risulta essere essenziale in considerazione del fatto che quest’ultimo potrà riuscire a “mediare” sul quantum dell’imposta addebitata al contribuente, e saprà valutate, anche in considerazione della norma che presumibilmente si intende violata e/o erroneamente applicata.

Invito a comparire Agenzia Entrate – Guardia di Finanza

Talvolta l’ente impositore ha la necessità di effettuare gli opportuni accertamenti, per il tramite degli organi ad esso preposti (guardia di finanza, polizia tributaria). In tale fase, come ad esempio nel caso di invito a comparire o a fornire notizie utili all’attività investigativa, il contribuente potrà farsi assistere da un avvocato fiscalista, tanto al fine di evitare abusi da parte dell’autorità. Lo stesso vale per le attività ispettive svolte presso il contribuente, le quali possono essere presidiate dall’Avvocato Tributarista di Roma incaricato di verificare il mandato della procura, le autorizzazioni, il corretto svolgimento degli eventuali prelievi, e la protezione dei diritti sanciti nello statuto del contribuente.

Consulenza Legale, Fiscale e Tributaria

L’avvocato tributarista al fine di contestare al meglio le pretese dell’ente impositore, potrà avvalersi della consulenza di un “tecnico dei conti”. Si pensi all’ipotesi di contestazione del solo quantum.

Il professionista tributario, proprio per le sue peculiarità, viene molto spesso confusa con quella del commercialista, poiché si associa, più facilmente,  il tributo solo ad una somma di denaro. Si badi bene, però che quest’ultima figura professionale fonda le proprie competenze professionali più sul quantum che sull’an della questione.

Cerchiamo di spiegarci meglio. Ogni norma, come anche quelle che prevedono una sanzione e/o il pagamento di un determinato importo a titoli, ad esempio, di imposta, contiene un principio di diritto in essa intrinseco.

L’avvocato tributarista, anche in virtù delle competenze acquisite con l’espletamento della propria attività, sarà in grado di trovare il cosiddetta “an”, vale a dire il principio giuridico su cui fondare la propria pretesa, rectius il diritto che il contribuente intende violato. A ciò consegue necessariamente una diversa determinazione del quantum.

Dunque, il soggetto che vede addebitatosi un importo non dovuto, perché ad esempio l’ente impositore ha errato nell'applicazione delle norma x piuttosto che della norma y, o ancora ha errato nell’interpretazione della norma da applicare al caso di specie, dovrà necessariamente recarsi presso Avvocati tributaristi.

Difatti tale figura professionale, tanto in virtù degli studi effettuati nonché dell’esperienza acquisita, potrà assistere al meglio il soggetto che ad esso si affida, consigliandolo e guidandolo attraverso il districato mondo del diritto tributario e dell’interpretazione delle leggi ad esso connesse.

Sanzioni tributarie: penali e amministrative

Le principali sanziono amministrative, in merito al procedimento tributario, sono le sanzioni economiche, e consistono in un aumento, in percentuale dell’imposta evasa, per un massimo del 400%.

Queste sanzioni possono essere completate da sanzioni accessorie quali la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio delle attività commerciali o la sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine di appartenenza. A queste possono essere aggiunte l’interdizione dai pubblici uffici.

Dichiarazione Fraudolenta mediante Fatture

Per quanto concerne le vere e proprie pene, prescritte dal diritto penale, esse si differenziano in base al tipo di reato commesso.

Nel caso di dichiarazioni dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti la pena è la reclusione da 1 a 6 anni e 6 mesi.

In caso di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione la pena è quella della reclusione da 1 a 3 anni.

Nel caso di occultamento o distruzione di documenti contabili è prevista la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Nel caso di omesso versamento di ritenute certificate, di Iva o per indebita competenza la reclusione va da 6 mesi a 2 anni.

Per concludere nel caso di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte la reclusione va da 6 mesi a 4 anni se l’ammontare complessivo dell’imposta evasa è superiore a 50.000,00 euro, mentre nel caso di un ammontare complessivo di 200.000,00 euro la reclusione varia tra 1 anno e 6 anni.

Esecuzione forzata

Così come nel procedimento civile “puro”, anche nel procedimento tributario é presente l’istituto dell’esecuzione forzata, chiamata anche in passato con il nome di esecuzione esattoriale. Con tale fase, l’ente impositore riscuote il proprio credito, che ormai risulta accertato, tramite una serie di procedure atte a sostituire l’adempimento spontaneo del contribuente. Inoltre, tale fase si colloca quale fase finale ed eventuale della cosiddetta riscossione tributaria.

Per potersi proceder con l’esecuzione, l’ente che agisce deve munirsi di un titolo esecutivo (anche la sentenza di primo grado). Nel nostro ordinamento sono previsti due distinti tipi di titoli esecutivi, vale a dire: gli “accertamenti esecutivi” operanti nell’ambito dei tributi reddituali, quali Irap e Iva, e l’iscrizione a ruolo (regolata dal d.P.R. 602/1973 e dal d.lgs. 13.4.1999, n. 112).

Naturalmente il legislatore ha tracciato delle linee guida per il procedimento esecutivo tributario, nello specifico si potrà affermare si evidenzia che, tali regole potranno così essere riassunte: la procedura speciale tributaria può essere avviata anche nei confronti di un contribuente che è già sottoposto a procedura ordinaria avviata da un creditore privato e che; la vendita d idei beni espropriati avviene sempre tramite incanto.

Inoltre il pignoramento effettuato perde efficacia se non sia stata effettuata la prima vendita con incanto entro il perentorio termine di duecento giorni.

Sospensione dell’Atto impugnato

A norma dell'art. 47 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 il giudice tributario ha il potere di “sospendere l'atto impugnato”, assicurando al contribuente una tutela giurisdizionale effettiva.

Per aversi la tutela cautelare deve instaurarsi un procedimento incidentale, collegato all'atto impugnato tanto al fine di ottenere la sospensione degli effetti dell’atto impugnato.

Presupposti essenziali sono il periculum in mora e il fumus boni iuris, vale a dire il pericolo imminente eventualmente cagionato dall’esecuzione immediata dell’atto e dalla fondatezze giuridica della tutela richiesta.

Inoltre l’'art. 47 prevede la possibilità di presentare l'istanza contestualmente al ricorso introduttivo.

La tutela cautelare è possibile solo innanzi al giudice delle Commissioni tributarie provinciali

Contestazioni Irpef – Iva - Tari

Le imposte maggiormente impugnate sono rappresentate dall’irpef, ires, iva, tares - tari, imu, valori di accertamento immobiliare. Di seguito cercheremo di spiegare in sintesi a quali a cosa si riferiscono.

Per Irpef si intende l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale imposta viene commisurata al reddito effettivo percepito dal singolo contribuente, sia esso derivante da lavoro dipendente o, ad esempio dai redditi diversi quali le somme percepite per l’affitto di un immobile di proprietà o dalla azioni possedute di una società. Una delle peculiarità di tale imposta consiste nella sua “progressività, vale a dire che l’importo dovuto, espresso in percentuale, sarà calcolato in relazioni a degli scaglioni reddituali.

Per Ires, invece, si intende l’imposta sul reddito delle società. Tale imposta sarà calcolata in base al reddito d’impresa, e verrà calcola con una percentuale fissa che ad oggi è fissata al 27,5 % di tale reddito. Se dovrà calcolarsi relativamente ad enti non commerciali varranno le stesse regole dettate per la determinazione dell'Irpef.

L’iva è l’imposta sul valore aggiunto. Con tale imposta si tassa, per l’appunto, il valore aggiunto di un determinato bene. Per intenderci, il valore aggiunto della derivante dalla farina integrale sarà costituito dalla trasformazione di quest’ultima in pane integrale, o ancora il valore aggiunto del metallo sarà la trasformazione di quest’ultimo, ad esempio, in un utensile. Al momento tale imposta è fissata al 22% sul prezzo di vendita.

La Tares-Tari è la tassa sui rifiuti e servizi erogato dal Comune. La sua comparsa nel nostro sistema tributario risale al 2011. Con tale tassa i comuni provvedono, o per lo meno dovrebbero provvedere, all’efficentamento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti. Inoltre avrebbe doveva finanziare i cosiddetta “servizi indivisibili” come l’illuminazione pubblica, l'istruzione, la manutenzione delle strade, la polizia locale, etc. Il pagamento di tale tassa spetta a chiunque detenga un immobile.

In fine per Imu si intende l’imposta sui beni immobili. Introdotta dal governo Berlusconi, essa è dovuta da chiunque possegga un immobile. Inizialmente tale imposta andava versata facendo riferimento a tutti quegli immobili diversi dalla prima casa con le relative pertinenze. La normativa attuale, dopo varie modifiche, prevede il pagamento di tale imposta solo sugli immobili diversi dall’abitazione principale, ad eccezioni delle cosiddetta case di lusso, per la quale è dovuta anche per l’abitazione principale.  


"Scopo dell'imposta non è procacciar fondi all'erario, bensì di recar noia al contribuente. "

Luigi Einaudi, Miti e paradossi della giustizia tributaria.


 

 

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