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Il sequestro di un immobile o di un cantiere edile è un provvedimento dell’autorità giudiziaria che appartiene alla categoria delle misure cautelari (reali), ovvero quegli atti che incidono sui beni patrimoniali e hanno la finalità di assicurare l'esecuzione della sentenza definitiva, o di impedire che l'utilizzo di un bene attinente al reato possa agevolarne le conseguenze o favorire la commissione di ulteriori atti criminali.
Per fare revocare il sequestro di un cantiere edile di Roma o provincia puoi essere seguito da un avvocato esperto di diritto immobiliare e penale.
Perdere tempo in questi casi equivale a far scadere attività assistenziali in favore dell'indagato.
Diversi sono gli strumenti previsti dalla legge per opporsi al sequestro:
La richiesta di riesame è lo strumento di tutela contro l’ordinanza che dispone il sequestro conservativo (articolo 318 comma 1) o contro il decreto che dispone il sequestro preventivo (articolo 322 comma 1).
Il termine (perentorio) è di dieci giorni e decorre dalla data dell’applicazione della misura cautelare o dal momento in cui la persona interessata ne ha avuto conoscenza. Il riesame può essere utilizzato per far valere sia vizi di legittimità sia di merito.
La revoca del sequestro invece è sempre possibile, anche quando l'interessato non ha impugnato la misura cautelare reale entro i termini.
Questo vuol dire che non opera alcuna preclusione all'istanza di revoca se il provvedimento che applica il sequestro non sia stato oggetto di riesame.
La richiesta di revoca (o dissequestro) va presentata alla Procura competente con istanza motivata e supportata da adeguata documentazione che attesti la mancanza delle esigenze di mantenimento del vincolo.
Il sequestro conservativo di immobili può essere disposto solo successivamente all’esercizio dell’azione penale (per questo si consiglia sempre l'assistenza da parte di un Avvocato del foro di Roma), e soltanto nelle ipotesi in cui sussistano fondate ragioni per temere che le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese relative al processo e di altre somme dovute all’erario, ovvero le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, possano andare perdute. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo è emesso con ordinanza del giudice di Roma su richiesta del Pubblico Ministero o della parte civile ed eseguito dall'Ufficiale Giudiziario del tribunale dove ha sede l'immobile.
Il sequestro preventivo, può essere disposto in ogni stato e grado del procedimento penale, anche in attesa della definizione, quando c’è il pericolo che la libera disponibilità dei beni pertinenti al reato possa aggravarne o prolungarne gli effetti oppure favorire la commissione di nuovi reati. È subito revocato su richiesta del Pubblico Ministero o dell'interessato se vengano meno le condizioni per l’applicabilità. Nel caso di urgenza, se non è possibile aspettare il provvedimento del Giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal Pubblico Ministero.
Il verbale di sequestro preventivo va trasmesso entro quarantotto ore al Pubblico Ministero, il quale entro lo stesso termine lo deve trasmettere al Giudice per le indagini preliminari per la convalida. Se il verbale non è convalidato nei tempi stabiliti l’opera (il cantiere o la costruzione a Roma) è immediatamente dissequestrata con notifica del relativo provvedimento. I lavori non possono tuttavia riprendere perché resta in ogni caso valido il procedimento sanzionatorio del dirigente dell’ordinanza di sospensione dei lavori.
Il sequestro probatorio rientra invece tra i mezzi di ricerca della prova, ovverosia tra gli strumenti a disposizione del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria finalizzati all'accertamento dei fatti. L'Autorità giudiziaria dispone con decreto motivato, in ogni stato del procedimento, il sequestro del corpo del reato e delle cose allo stesso pertinenti necessarie per l'accertamento dei fatti (articolo 253 del codice di procedura penale). Laddove non sia possibile un intervento tempestivo da parte della Autorità giudiziaria è consentito agli ufficiali e ai semplici agenti operare in condizioni di urgenza.
Nei casi di immobili abusivi vi è la possibilità di procedere di iniziativa, sempre con il consenso del Pubblico Ministero, al sequestro preventivo, alla presenza di un Ufficiale di Polizia Giudiziaria (non agente) che provvederà poi a far apporre i sigilli al cantiere sequestrato su Roma o Castelli Romani, ai sensi dell'articolo 260 del Codice di Procedura penale. Tali atti, come è noto, dovranno essere trasmessi entro quarantotto ore allo stesso Pubblico Ministero per la convalida.
Il sequestro è un istituto di cui si occupa l'avvocato penalista dal momento che permette di evitare le conseguenze ulteriori di un reato: infatti per poter ottenere l’ordinanza di sospensione dei lavori dal dirigente del cantiere edile potrebbero passare anche quarantacinque giorni, con gli effetti che si possono immaginare. Sono sequestrati i mezzi e le attrezzature che hanno permesso la «produzione» delle opere abusive, in altre parole i macchinari, gli strumenti di lavoro e le materie prime, sempre che non appartengano a persona terza estranea al reato. In questo caso saranno il Pubblico Ministero e il Giudice per le indagini preliminari a disporne il dissequestro.
Il verbale di sequestro della casa o cantina, negozio, ufficio o centro commerciale, ai sensi dell’articolo 321 bis del Codice di Procedura penale, deve contenere l’indicazione puntuale di tutte le persone intervenute come pure delle modalità della esecuzione. Il verbale dovrà anche contenere l'elencazione dettagliata di tutti i beni posti sotto sequestro.
Nel verbale deve essere nominato il custode (che deve essere una persona diversa dai responsabili), dando atto che lo stesso è informato sulle conseguenze derivanti dalla trasgressione dei doveri della custodia ai sensi degli articoli 334 e 335 del Codice di Procedura penale. Si può nominare custode chiunque abbia compiuto i quattordici anni di età, non sia incapace di intendere e di volere e non sia stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva o di prevenzione.
La polizia giudiziaria deve assolutamente intervenire disponendo il sequestro del cantiere in caso di prosecuzione dei lavori nonostante l’ordinanza di sospensione del dirigente, regolarmente notificata alle figure di cui all’articolo 29 del Testo Unico.
Si ricorda che l'indagato/imputato ha sempre il diritto di farsi assistere dal suo avvocato di fiducia durante il sequestro, purchè prontamente reperibile (salvati il contatto del nostro studio e portalo sempre con te!).
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