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Si rischia da 1 a 3 anni di reclusione per il reato di raccolta abusiva di scommesse, consultaci per un'assistenza mirata. Di seguito trovi la spiegazione tecnica del reato.
La Legge 401/89 (interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), «esercizio abusivo dell'attività di giuoco o di scommessa», prevede - tra le tante fattispecie penalmente rilevanti - la reclusione da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni per chiunque eserciti abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva espressamente allo Stato o agli altri enti concessionari.
Alla medesima pena soggiace chiunque svolga in Italia qualsiasi attività organizzata con lo scopo di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di ogni genere, da chiunque accettati in Italia o all'estero senza avere precedentemente ottenuto la concessione, l’autorizzazione o la licenza in base a quanto prescritto dall'articolo 88 Testo unico leggi di pubblica sicurezza (comma 4 bis), come chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'utilizzo di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.
La condanna per i delitti indicati ai punti 1 e 2 comporta anche il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, si accettano scommesse autorizzate o si tengono giochi d'azzardo autorizzati.
Tali disposizioni si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati per mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Il settore delle scommesse sportive in Italia non è liberalizzato: l'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, infatti, stabilisce che per operare in questo settore siano necessari una concessione rilasciata dall'Amministrazione Accentrata dei Monopoli di Stato (AAMS, che fa capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze), e un'autorizzazione di polizia rilasciata solo «a soggetti concessionari o autorizzati da parte dei Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e di gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione».
Il provvedimento è revocabile e non può esser accordato a chi abbia subito condanne per particolari delitti, per esempio per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o per violazione della normativa riguardante i giochi d'azzardo (articoli 11 e 14 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
In aggiunta, fino al 2002, nelle ipotesi in cui il concessionario fosse una società di capitali, le azioni munite di diritto di voto dovevano obbligatoriamente essere intestate a persone fisiche, a società in nome collettivo o in accomandita semplice, e non potevano in nessun caso essere trasferite con una semplice girata.
Si deve alla legge n. 401 del 13 dicembre 1989 l’immissione «ufficiale» nell’ordinamento giuridico italiano della fattispecie di reato denominata «esercizio abusivo di attività di gioco e di scommesse» nella quale incorre chi:
1) esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto, di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o altro ente concessionario;
2) organizza scommesse o concorsi pronostici sulle attività sportive gestite dal CONI o da altre organizzazioni dipendenti, o dall'UNIRE;
3) esercita abusivamente l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità;
4) effettua abusivamente la raccolta, anche per via telematica o telefonica, di scommesse, giocate del lotto, concorsi pronostici.
Commette reato anche chi partecipa a queste attività vietate e chi le pubblicizza.
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