Hai Bisogno di Aiuto? Contattaci per Assistenza. | 342.05.02.200 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
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Concluse le indagini preliminari, il pubblico ministero decide se emanare provvedimento di archiviazione o di rinvio a giudizio, qualora ritenga che nel corso delle indagini preliminari siano stati raccolti elementi sufficienti a sostenere l'accusa.
Egli quindi deposita la richiesta di rinvio a giudizio nella cancelleria del giudice dell’udienza preliminare, il quale fissa l’udienza e ne fa dare avviso alle parti.
Il g.u.p. ha il compito di valutare se nel fascicolo del p.m. c'è materiale di accusa sufficiente: se non è convinto delle prove raccolte pronuncia sentenza di non luogo a procedere, ovvero chiede al p.m. di fare più indagini e riformulare l'accusa nuovamente; viceversa, se è d'accordo con il p.m. dispone che si celebri il processo, tramite il “decreto che dispone il giudizio”.
Con la riforma Cartabia del 2023, si è introdotta una nuova regola di giudizio. Invero, il giudice dovrà valutare con un procedimento prognostico, se gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsone di condanna.
Inoltre la riforma ex dlgs 150/2022 ha eliminato il criterio di "evidenza" dell'insussistenza del fatto, agevolando la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere (fine del processo).
Ha così inizio il processo e l'indagato assume la veste di imputato.
Durante l’udienza è inoltre possibile celebrare due dei riti alternativi ossia il rito abbreviato, che prevede la riduzione di un terzo della pena e l'applicazione della pena su richiesta delle parti, cosiddetto patteggiamento.
Se non si fa ricorso ai procedimenti alternativi, si procede con la fase del dibattimento, cuore della procedura poiché è in questa fase che si cerca la verità processuale, tramite l’assunzione di prove, tra cui quella testimoniale.
I testimoni sono avvertiti dell'obbligo di dire la verità, di rispondere ad ogni domanda e della facoltà di astensione per i prossimi congiunti dell'imputato.
L'esame è modellato sul modello anglosassone della cross examination: il soggetto è esaminato prima dalla parte che ne chiede l'ammissione (esame diretto), poi dalla controparte (controesame) e poi ancora dalla prima se questa lo richiede (riesame).
Le domande vengono poste direttamente dall'accusa e dalla difesa, tranne se l'esaminando è un minorenne o un maggiorenne infermo di mente.
Al termine del dibattimento le parti formulano le conclusioni (in maniera contrapposta tra l’accusa e la difesa) e si giunge alla sentenza di condanna o assoluzione, che definisce la controversia. Il provvedimento può essere impugnato tramite revisione, l'appello e il ricorso in Cassazione.
Il processo penale così concepito è formulato per garantire la brevità dei tempi, a favore di tutti i soggetti che vi sono coinvolti.
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