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Il codice civile e leggi speciali presentano molteplici istituti giuridici (diritto immobiliare) inerenti i beni immobili, previsti dall’articolo 812 del codice civile.
Tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo, anche in via transitoria, fa parte degli immobili. Lo stesso articolo a tal proposito distinguere i beni immobili per natura da quelli considerati tali per indicazione di legge (in base alla loro destinazione).
I beni che fanno parte di questa categoria sono in ogni caso assoggettati a un regime giuridico proprio, particolarmente rigido soprattutto per quello che concerne la loro circolazione (vale a dire l’acquisto e il trasferimento della proprietà).
La legge prescrive che ciascun atto di vendita avente a oggetto un bene immobile (o un mobile registrato) sia necessariamente compilato in forma scritta a pena di nullità, e in aggiunta impone un obbligo di trascrizione, vale a dire il dovere di annotare il contratto di trasferimento in un apposito registro pubblico.
La mancata trascrizione dell’atto non ne influenza la regolarità e neppure la sua efficacia tra le parti che lo hanno stipulato, la pubblicità (atto pubblico) è tuttavia necessaria per poter rendere il cambiamento di proprietà opponibile nei confronti dei terzi estranei.
Una disciplina assimilabile è prevista per tutti i tipi di contratto che hanno a oggetto i beni immobili (locazioni, garanzie, diritti reali in genere). La parte più consistente della regolamentazione in materia di beni immobili è contenuta nelle leggi speciali, in particolare la normativa urbanistica, i regolamenti che stabiliscono vincoli di trasferibilità per determinate categorie di immobili (per esempio i beni demaniali) o quelli che fissano un tetto massimo al corrispettivo ottenibile dalla loro cessione, le regole, spesso assai rigide, per la costruzione, l’ampliamento o la modifica dei fabbricati.
Quando si vende un immobile bisogna tenere conto anche di fattori esterni alla trattativa. Può capitare che in particolari condizioni di libero mercato e stato di fatto dell'immobile, il prezzo di vendita del bene sia sensibilmente più basso rispetto ai canoni decisi unilateralmente dallo stato (in particolare Ag. Entrate di concerto con società specializzate nell'analisi di statistiche e con i valori OMI). In questo caso c'è un alta probabilità di ricevere un avviso di accertamento del valore dell'immobile con relativa sanzione amministrativa abbastanza salata da parte dell'Agenzia delle Entrate. Se ricevete questo accertamento è consigliabile rivolgersi ad un avvocato, non sempre quanto ricevuto è legittimo.
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