punto interrogativo 300x300 Hai Bisogno di Aiuto?
Contattaci per Assistenza.
342.05.02.200
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Hai Bisogno di Aiuto?
Contattaci per Assistenza.

Altezza Minima richiesta per i Concorsi

Ricorso Avvocato a Roma

Non vi sono ragioni che giustifichino la necessità di un’altezza minima per il posto di lavoro relativo sicurezza dell’utenza e degli agenti addetti al servizio di trasporto.

Pertanto, qualora vi siano prescrizioni minime relative all’altezza il bando di concorso o la legge risulta illegittima.

I Tribunali, nel tempo, hanno compiutamente trattato il caso di un lavoratore escluso dal posto di lavoro perché la sua altezza risultava inferiore al minimo richiesto per la mansione svolta.

In questo caso, la donna è alta 153 cm, mentre il decreto ministeriale n. 88 del 1999 del ministero dei Trasporti richiede un minimo di 155 cm per l’attività in questione.

Nello specifico la lavoratrice si presentava al concorso bandito da Società Inventata S.p.a. per la qualifica di addetta di stazione, consistente nello svolgimento di attività sia amministrative che tecniche connesse al servizio viaggiatori e merci.

Nel primo caso ella si sarebbe occupata del controllo dell’utenza, dei varchi di accesso, della verifica dei titoli di viaggio, segnalazione guasti, del servizio informazioni alla clientela e della ricezione reclami della clientela, mentre nel secondo avrebbe avuto facoltà di manovrare gli impianti di sicurezza e di segnalamento.

Requisiti psico fisici del concorso

La signora era in possesso delle prescritte abilitazioni, nonché dei requisiti psicofisici richiesti dal bando, tra cui la prestanza fisica e psicologica, ragionevolmente esigibile in relazione alle caratteristiche dell’impiego.

Presentatasi alle prove concorsuali la ricorrente non superava lo step della visita medica, in quanto la commissione addetta rilevava il deficit di statura, peraltro prescritto nel bando.

Quest’ultimo, a sua volta, derivava da una prescrizione regolamentare adattata al servizio di trasporto, che prevedeva una statura di 155 cm, senza specificare la differenziazione dei sessi e senza indicare la commisurazione dell’altezza alla tipologia di mansione svolta.

La partecipante al concorso, infatti, avrebbe dovuto svolgere un’attività di tipo impiegatizio, per il cui svolgimento l’esclusione per statura risultava meramente pretestuosa.

Mansione lavorativa da impiegato

Benché tra i compiti era prevista una parte tecnica, si trattava pur sempre di una mansione connessa a quella prevalente (amministrativo-impiegatizia), per la quale occorreva occuparsi di servizio alla clientela o verificare l’obliterazione del biglietto da parte dei passeggeri.

Inoltre il livello di 155 cm uguale per gli uomini e le donne costituiva un elemento di discriminazione tra sessi, che consentiva una sicura partecipazione agli uni e lasciava fuori le altre, che -per lo meno in Italia- spesso sono di statura inferiore.

La lavoratrice che si era classificata in posizione utile nella graduatoria del concorso, possedeva già tutti i requisiti per la professione.

L’esclusione, del resto, dipendeva da un fattore che decide la natura e che l’uomo non può modificare né con l’esercizio né con l’impegno.

Ricorso per difetto dei requisiti del concorso - Altezza

La donna pertanto, consapevole del suo valore, delle sue qualità fisiche e morali e ritenendo che la professionalità della mansione non si misura sulla base di un requisito non correlato alla mansione stessa, ha deciso di fare valere le proprie ragioni, ed è stata reintegrata nella posizione di diritto, ricevendo le retribuzioni arretrate.

Nel caso in esame è venuta meno la ratio del DM 88/99 e nel giudizio del bilanciamento dei valori è prevalso il diritto al lavoro, al salario e all’uguaglianza.

Ricorso Avvocato Tribunale di Roma – Concorso e Altezza

L’Avvocato del Lavoro e Amministrativista del Lavoratore conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, a seguito di fase cautelare che l’aveva vista vittoriosa, Società Inventata s.p.a., al fine di ottenere in via definitiva la conferma della propria assunzione e la condanna della controparte al pagamento delle retribuzioni pregresse.

Vedendosi respinta la domanda, il ricorrente impugnava la sentenza alla corte di appello di Roma, che confermava la statuizione di primo grado.

Veniva proposto quindi ricorso per Cassazione, cui resisteva con controricorso Società Inventata s.p.a.La corte di legittimità accoglieva il ricorso e rinviava la causa alla corte di appello dell’Aquila che accoglieva la domanda e dichiarava il diritto all’assunzione.

Per la cassazione della suddetta sentenza di rinvio ricorreva Società Inventata S.p.a. e si opponeva la lavoratrice.

Mansioni che richiedono altezza minima

Con un primo motivo di ricorso Società Inventata s.p.a. deduceva il vizio di violazione di legge, con riferimento all’accordo nazionale 13 maggio 87 e al CCNL del 2000.

Secondo l’azienda dalla lettura delle declaratorie contrattuali non si evinceva che l’attività della lavoratrice fosse impiegatizia, in quanto le attività amministrative menzionate risultavano meramente strumentali a quelle tipiche dell’esercizio ferroviario.

In particolare non è impiegatizia la manovra di impianti di sicurezza e di segnalamento, che richiede il possesso di precise abilitazioni e l’obbligo di attenersi a precise statuizioni regolamentari.

Altra norma presa in considerazione è quella indicata nelD.M. 88/99, che stabilisce i criteri e le modalità per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica per l’assunzione del personale addetto alle ferrovie. In particolare per la qualifica di addetto di stazione e gestione, il decreto prevede un’altezza minima di m. 1,55, tenendo conto delle mansioni connesse all’espletamento del lavoro e alle strumentazioni tecniche da utilizzare per lo svolgimento di tali attività.

Verbale Medico Ferrovie dello Stato

Società Inventata s.p.a. non poteva disapplicare una norma, applicando altre regole a suo piacimento, neppure verificando il rapporto tra requisito dell’altezza e il lavoro da svolgere.

Doveva pertanto escludersi il diritto della concorrente al risarcimento dei danni, pari alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito se fosse stata assunta, considerato che l’azienda non poteva essere ritenuta responsabile della mancata assunzione, avendo applicato semplicemente la legge e rispettato il contenuto del verbale medico affidato ai sanitari delle Ferrovie dello Stato.

Disapplicazione del Decreto Ministeriale e Risarcimento del Danno

Sulla questione sono intervenute due sentenze della Corte di Cassazione (23562/2007 e 234/2012), che hanno in entrambi i casi dato ragione alla signora, statuendo l’assunzione della stessa e obbligando Società Inventata s.p.a. al risarcimento del danno, pari alla retribuzione spettante.

I provvedimenti si sono basati sulla stessa motivazione, secondo cui la previsione di una statura minima identica per uomini e donne comporta in ogni caso e di per sé violazione dei parametri costituzionali.

 L’illegittimità consente al giudice ordinario di disapplicare il decreto ministeriale, dal quale discende la previsione del limite di altezza quale requisito fisico per l’assunzione come addetto di stazione.

In secondo luogo veniva affermato che la sentenza della Corte di appello di Roma non avesse motivato in maniera ragionevole la correttezza dell’esclusione della donna dal posto di lavoro.

Il giudice di secondo grado aveva statuito che le mansioni dell’operatore di stazione non fossero impiegatizie, senza spiegare tale affermazione, né indicare il perché lo svolgimento dell’attività sarebbe stato ostacolato da un’altezza di 1.53 m.

Secondo gli ermellini non si ravvisano ragioni che giustifichino la necessità di un’altezza minima sotto il profilo della sicurezza dell’utenza e degli addetti al servizio di trasporto, ovvero della capacità ed efficienza nell’espletamento del servizio stesso ed hanno pertanto affermato il diritto della donna all’assunzione e il risarcimento del danno.

SCRIVICI
  1. Richiesta(*)
    Valore non valido
  2. E-mail(*)
    Invalid email address.
  3. Cellulare(*)
    Valore non valido
  4. Signore/a(*)
    Please type your full name.
  5. (*)
    La selezione di questa voce è obbligatoria.
  6. Antispam(*)
    Antispam
    Valore non valido

DOMANDE?
2 342.05.02.200
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.


Riproduzione Riservata.