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I lavoratori dipendenti (lavoratori subordinati) sono coloro che svolgono la propria attività (intellettuale o manuale) alle dipendenze e sotto la direzione di un altro soggetto, denominato datore di lavoro.
Nel lavoro subordinato il lavoratore (operaio, impiegato, muratore etc) mette a disposizione dell’azienda le proprie energie e capacità, mentre il datore di lavoro stabilisce le modalità di esecuzione della prestazione, fissa l’orario di lavoro, impartisce istruzioni ai dipendenti e fornisce loro le materie prime e tutto il necessario per svolgere l’attività lavorativa.
Il rapporto che lega il lavoratore dipendente al datore di lavoro è disciplinato da un contratto, a sua volta regolato dal codice civile e dalla contrattazione collettiva nazionale, che prescrive una serie di diritti e obblighi per ambo le parti.
In particolare sui lavoratori dipendenti gravano tre doveri fondamentali: di diligenza (art. 2104 c.c.), di fedeltà (art. 2105 c.c.) e di subordinazione (art. 2094 c.c.). Il lavoratore che non osservi tali doveri dovrà rispondere per violazione di obbligo giuridico o per fatto illecito; in altre parole incorrerà in responsabilità.
Il professionista più adatto a risolvere questo genere di controversie è l'Avvocato del lavoro a Roma.
Nell’esecuzione delle mansioni il dipendente può incappare in vari tipi di responsabilità: disciplinare, amministrativa, penale o civile (quest’ultima si distingue poi in contrattuale o extracontrattuale).
Il potere disciplinare può essere esercitato dal datore di lavoro esclusivamente in caso di inadempimento dell'obbligazione lavorativa (per l’art.2014 cod. civ. il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione, dall’interesse dell’impresa e della produzione nazionale e attenersi alle disposizioni impartite dai suoi superiori), e le sanzioni sono esclusivamente quelle stabilite dalla legge: richiamo verbale, ammonizione scritta, multa, sospensione, licenziamento disciplinare. Non è consentito il ricorso a istituti attinenti alla gestione del rapporto di lavoro, quali ad esempio il trasferimento o il cambio di mansioni (art. 7 Statuto dei lavoratori).
La responsabilità amministrativa comporta l’irrogazione di una sanzione, che in genere si risolve nel pagamento di una somma di denaro, ma anche nella sospensione dell’esercizio dell’attività lavorativa. Si pensi ad una sanzione in caso di violazione di una norma del codice della strada (multa).
Per quanto riguarda gli illeciti penali, i reati delittuosi o contravvenzionali più frequenti, che hanno come protagonisti i lavoratori riguardano le violazioni in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro.
Solitamente la responsabilità è personale (diretta), ma, in via eccezionale può scaturire da fatti altrui (indiretta o oggettiva), come nelle ipotesi di responsabilità per fatto commesso dagli ausiliari di cui all’articolo 1228 c.c. secondo il quale il debitore risponde anche dell’operato dei soggetti della cui collaborazione si avvale nell’adempimento della propria obbligazione, In questo caso è consigliabile farsi assistere da un avvocato penalista (di Roma) coadiuvato da un collega civilista.
Un discorso a parte va fatto poi per l’inadempimento contrattuale, ossia la violazione, da parte del dipendente, delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro.
In tutti i casi in cui un lavoratore dipendente esegua la propria prestazione in maniera tale da provocare un danno all’impresa, il datore di lavoro può agire nei suoi confronti in sede civile per ottenere il risarcimento del danno ingiusto, ma l’onere della prova sarà a suo carico (secondo la regola generale fissata dall’art. 2697 del codice civile).
A tale proposito è opportuno distinguere tra le ipotesi di dolo, che consiste nell’aver previsto e voluto il danno arrecato all’impresa, e quelle di colpa, conseguenza della violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, o più semplicemente di errori dovuti a negligenza, a imprudenza o a imperizia.
La colpa è sempre esclusa se l’evento dannoso ha avuto origine da caso fortuito o da forza maggiore, in tal caso però la prova a discarico spetta al lavoratore.
La giurisprudenza ha precisato che il presunto inadempimento contrattuale del lavoratore non può essere stabilito in astratto, basandosi su un modello generale di lavoratore tipo, ma al contrario deve essere valutato in concreto, tenendo conto della capacità e diligenza del lavoratore coinvolto; due elementi che il datore di lavoro, in forza dell’autorità che gli compete, è sempre in grado di verificare.
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