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La fonte legittimante della tutela del lavoratore relativa alla malattia professionale è rintracciabile, da un lato, nell’art. 32 Cost., il quale statuisce che la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e della collettività , dall’altro, nell’art. 2087 c.c., che impone all’imprenditore di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure necessarie alla tutela dell’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro.
Detto obbligo del datore di lavoro viene poi ulteriormente specificato e riempito di contenuto dal d.lgs. 81/2008, il quale, all’art. 17, dispone che egli dovrà occuparsi personalmente della valutazione di tutti i rischi, con successiva redazione della relazione in cui si dà conto dei pericoli in cui il lavoratore potrebbe incorrere, nonché della designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione rischi.
Sarà il datore, insieme ai dirigenti, secondo il disposto dell’art. 18 del d.lgs. predetto, ad occuparsi della nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria nonchè a designare i lavoratori che dovranno occuparsi delle misure di prevenzione degli incendi.
Il datore si occuperà altresì di affidare i vari compiti relativi alla sicurezza ai lavoratori, compatibilmente con le loro capacità, e provvederà a che solo i lavoratori che hanno ricevuto l’adeguata preparazione si occuperanno di tali attività.
I lavoratori dovranno essere inviati alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza e avvertiti con tempestività in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, così da lasciare tempestivamente il luogo di lavoro.
L’informazione, infatti, è uno degli obblighi più importanti gravanti sul datore di lavoro.
Qualora i prestatori di lavoro siano malati, il datore dovrà provvedere a inviare i relativi certificati medici, anche a scopi statistici, sia all’Inail che all’Ipsema, nonché al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.
L’art. 25 prevede che, al fine di assicurare la salubrità dell’ambiente, il datore sia coadiuvato da un medico, che si occuperà periodicamente delle visite dei lavoratori e dell’analisi dell’ambiente, conservando la documentazione medica poi consegnata all’imprenditore.
Il medico procederà, a norma dell’art. 28, alla valutazione dei rischi, misurando eventuali sostanze chimiche o agenti patogeni presenti sul luogo di lavoro, nonché le patologie sviluppate dai lavoratori, ivi comprese quelle psicofisiche. All’esito di tali attività, elaborerà un piano di prevenzione che risulti idoneo ad evitare l’insorgere di malattie professionali.
Per attuare tali misure di prevenzione, il datore di lavoro potrà affidarsi anche a servizi esterni, i quali saranno vincolati al rispetto delle precipue prescrizioni previste dagli artt. 35 e 38 del d.lgs. 81/2008.
Qualora tali misure non vengano rispettate e il lavoratore contragga una malattia professionale, quest’ultimo potrà chiedere il risarcimento del danno biologico, per la lesione di un bene costituzionalmente protetto come quello della salute, nonché il danno morale, per la sofferenza derivata dalla malattia fisica e dall’alterazione delle normali abitudini di vita che questa ha prodotto.
Il consiglio è di rivolgersi ad un Avvocato del Lavoro competente.
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