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In breve: Se il volo è stato cancellato o ha subito ritardi puoi ottenere un risarcimento dai 250 euro in poi, in base al viaggio e ai disagi provocati, oltre al rimborso totale del biglietto.
Un viaggio d’affari, probabilmente prenotato all’ultimo momento effettuando il check-in online per accelerare i tempi, o una vacanza programmata e sognata per lunghi mesi.
Molteplici possono essere le ragioni che ogni giorno conducono centinaia di persone ai terminal degli aeroporti nazionali, primo fra tutti Fiumicino (il primo aeroporto di Roma), e internazionali di tutto il mondo.
Eppure i viaggi aerei sono soggetti a regole ben precise, molte delle quali abbastanza rigide, dirette principalmente a garantire la sicurezza dei passeggeri, sia in aeroporto sia in volo, e anche a fare in modo che l’intera procedura si svolga correttamente. Di conseguenza chi abbia intenzione di salire a bordo di un aereo dovrà inevitabilmente attenersi a un complesso di prescrizioni (tra le più comuni il peso massimo e il contenuto del bagaglio e il rispetto dei termini per l’accettazione), ma al contempo usufruirà pure di alcuni diritti.
Non va, infatti, dimenticato che un biglietto di viaggio non rappresenta unicamente un’attestazione di pagamento, al contrario è la prova tangibile dell’avvenuta stipulazione di un contratto di trasporto, efficace e valido a ogni effetto di legge, concluso tra viaggiatore e compagnia aerea; un contratto regolato, oltre che da specifiche leggi comunitarie e nazionali, dalle «Condizioni generali di trasporto» (tra cui articolo 947 del codice della navigazione, CE 261/2004 e IATA), che devono essere a disposizione dei passeggeri presso il banco informazioni mentre un estratto va allegato al documento di viaggio.
Può tuttavia accadere che a un viaggiatore in possesso di un regolare biglietto e che si sia presentato all’imbarco entro l’orario stabilito sia ugualmente negata la possibilità di salire a bordo.
Il fatto integra un’ipotesi d’inadempimento contrattuale, non certo esente da conseguenze.
In queste circostanze la «Carta dei diritti del passeggero» sancisce precisi doveri per la compagnia aerea.
L’impossibilità di partire può dipendere da prassi commerciali quali l’overbooking, ossia l’accettazione di un numero di prenotazioni superiore alla capienza reale dell’aereo, e l’overselling, vale a dire la vendita di più biglietti rispetto alla quantità dei posti disponibili; in entrambi i casi al viaggiatore deluso spetterà la «compensazione» (ovvero un risarcimento monetario, che può variare dai 250 euro in poi, in proporzione al viaggio).
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Può inoltre verificarsi un ritardo significativo nell’orario di partenza (che va quantificato in base alla distanza in chilometri della tratta e al tipo di viaggio, continentale o intercontinentale), fino al caso limite della cancellazione del volo.
In tale eventualità sarà dovuto un risarcimento ai passeggeri, a meno che non ricorra una delle condizioni idonee a escludere la responsabilità per inadempimento in capo alla compagnia aerea: avere dato un congruo preavviso (di almeno due settimane) o aver dimostrato che la cancellazione sia dipesa da fattori eccezionali e inevitabili (caso fortuito o forza maggiore, che comunque andranno verificati in concreto da avvocati civilisti ed esperti di diritto inerente il turismo).
Anche in queste situazioni, tuttavia, permangono a carico della compagnia aerea molti obblighi nei confronti dei passeggeri: rimborsare il biglietto (il prezzo pieno o la parte di viaggio della quale non si è usufruito) o in alternativa individuare un altro volo disponibile alle stesse condizioni o quanto meno analoghe («riprotezione»), somministrare gratuitamente pasti caldi e bevande, dare assistenza ai viaggiatori per tutta la durata dell’attesa in aeroporto, assicurare trasferimenti e comunicazioni con l’esterno senza esborsi aggiuntivi, provvedere a eventuali pernottamenti.
In più il viaggiatore può ottenere il risarcimento dei danni morali conseguenti al disagio patito e, entro certi limiti, persino di quelli materiali (come nel caso di perdita della coincidenza con un altro volo, di acquisto di un biglietto di costo superiore o di riduzione dei giorni di vacanza); per questi ultimi è previsto un tetto massimo di 4.800 euro, salvo la prova del maggior danno subito. Molto importante al tal proposito è la recente sentenza della Corte di Giustizia (che non tutti conoscono, ed è connessa al ritardo maggiore di 3 ore).
Accanto ai suddetti doveri economici e di assistenza sussistono precisi obblighi d’informazione: prima della partenza i viaggiatori hanno il diritto di conoscere le giustificazioni del mancato imbarco, come pure i tempi di attesa prevedibili, e nella fase successiva devono sapere come difendere i loro interessi; di conseguenza dovranno ottenere adeguate indicazioni su tempi e modalità di inoltro della richiesta di risarcimento, sugli uffici competenti e da ultimo sulla possibilità di fare ricorso al giudice di pace della località di partenza o di arrivo per le contestazioni che non possano esser risolte bonariamente.
Per quanto riguarda i trasporti aerei si applica il termine di decadenza di anni 2 (due). La decorrenza di tale termine è da considerarsi al momento dell'arrivo dell'aeromobile o dall'interruzione del viaggio (negli altri casi).
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